Art. 79 bis – Legge sull’adozione

(L. 4 maggio 1983, n. 184)

Art. 79 bis - legge sull'adozione

1. Il giudice segnala ai comuni le situazioni di indigenza di nuclei familiari che richiedono interventi di sostegno per consentire al minore di essere educato nell’ambito della propria famiglia.

Art. 79 bis - Legge sull'adozione

1. Il giudice segnala ai comuni le situazioni di indigenza di nuclei familiari che richiedono interventi di sostegno per consentire al minore di essere educato nell’ambito della propria famiglia.

Istituti giuridici

Novità giuridiche