Art. 78 – Legge sull’adozione

(L. 4 maggio 1983, n. 184)

Art. 78 - legge sull'adozione

Il quarto comma dell’articolo 87 del codice civile è sostituito dal seguente: Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale. L’autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l’affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo”.

Art. 78 - Legge sull'adozione

Il quarto comma dell’articolo 87 del codice civile è sostituito dal seguente: Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale. L’autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l’affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo”.

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