Art. 69 – Legge sull’adozione

(L. 4 maggio 1983, n. 184)

Art. 69 - legge sull'adozione

In aggiunta a quanto disposto nell’articolo 51 delle disposizioni di attuazione del codice civile, nel registro delle tutele devono essere annotati i provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni ai sensi dell’articolo 10 presente legge.

Art. 69 - Legge sull'adozione

In aggiunta a quanto disposto nell’articolo 51 delle disposizioni di attuazione del codice civile, nel registro delle tutele devono essere annotati i provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni ai sensi dell’articolo 10 presente legge.

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