Art. 68 – Legge sull’adozione

(L. 4 maggio 1983, n. 184)

Art. 68 - legge sull'adozione

Il primo comma dell’articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente: “Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 171, 194, secondo comma, 250, 252, 262, 264, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, nonché nel caso di minori dall’articolo 269, primo comma, del codice civile”.

Art. 68 - Legge sull'adozione

Il primo comma dell’articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente: “Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 171, 194, secondo comma, 250, 252, 262, 264, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, nonché nel caso di minori dall’articolo 269, primo comma, del codice civile”.

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