Art. 65 – Legge sull’adozione

(L. 4 maggio 1983, n. 184)

Art. 65 - legge sull'adozione

L’articolo 313 del codice civile è sostituito dal seguente: “ART. 313. – Provvedimento del tribunale. – Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura, provvede con decreto motivato decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione. L’adottante, il pubblico ministero, l’adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono impugnare il decreto del tribunale con reclamo alla corte di appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero”.

Art. 65 - Legge sull'adozione

L’articolo 313 del codice civile è sostituito dal seguente: “ART. 313. – Provvedimento del tribunale. – Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura, provvede con decreto motivato decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione. L’adottante, il pubblico ministero, l’adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono impugnare il decreto del tribunale con reclamo alla corte di appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero”.

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