Art. 53 – Legge sull’adozione

(L. 4 maggio 1983, n. 184)

Art. 53 - legge sull'adozione

La revoca dell’adozione può essere promossa dal pubblico ministero in conseguenza della violazione dei doveri incombenti sugli adottanti.
Si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli.

Art. 53 - Legge sull'adozione

La revoca dell’adozione può essere promossa dal pubblico ministero in conseguenza della violazione dei doveri incombenti sugli adottanti.
Si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli.

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