Art. 27 – Legge sull’adozione

(L. 4 maggio 1983, n. 184)

Art. 27 - legge sull'adozione

Per effetto dell’adozione l’adottato acquista lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome.
Se l’adozione è disposta nei confronti della moglie separata, ai sensi dell’articolo 25, comma 5, l’adottato assume il cognome della famiglia di lei.
Con l’adozione cessano i rapporti dell’adottato verso la famiglia d’origine, salvi i divieti matrimoniali.

Art. 27 - Legge sull'adozione

Per effetto dell’adozione l’adottato acquista lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome.
Se l’adozione è disposta nei confronti della moglie separata, ai sensi dell’articolo 25, comma 5, l’adottato assume il cognome della famiglia di lei.
Con l’adozione cessano i rapporti dell’adottato verso la famiglia d’origine, salvi i divieti matrimoniali.

Istituti giuridici

Novità giuridiche