Art. 19 – Legge sull’adozione

(L. 4 maggio 1983, n. 184)

Art. 19 - legge sull'adozione

Durante lo stato di adottabilità è sospeso l’esercizio della responsabilità genitoriale.
Il tribunale per i minorenni nomina un tutore, ove già non esista, e adotta gli ulteriori provvedimenti nell’interesse del minore.

Art. 19 - Legge sull'adozione

Durante lo stato di adottabilità è sospeso l’esercizio della responsabilità genitoriale.
Il tribunale per i minorenni nomina un tutore, ove già non esista, e adotta gli ulteriori provvedimenti nell’interesse del minore.

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