Art. 7 – Legge 68 del 1999

(L. 12 marzo 1999, n. 68 - Norme per il diritto al lavoro dei disabili)

Modalità delle assunzioni obbligatorie

Art. 7 - legge 68 del 1999

1. Ai fini dell’adempimento dell’obbligo previsto dall’articolo 3, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici assumono i lavoratori mediante richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti o mediante la stipula delle convenzioni di cui all’articolo 11. La richiesta nominativa può essere preceduta dalla richiesta agli uffici competenti di effettuare la preselezione delle persone con disabilità iscritte nell’elenco di cui all’articolo 8 che aderiscono alla specifica occasione di lavoro, sulla base delle qualifiche e secondo le modalità concordate dagli uffici con il datore di lavoro. (1)
1-bis Nel caso di mancata assunzione secondo le modalità di cui al comma 1 entro il termine di cui all’articolo 9, comma 1, gli uffici competenti avviano i lavoratori secondo l’ordine di graduatoria per la qualifica richiesta o altra specificamente concordata con il datore di lavoro sulla base delle qualifiche disponibili. Gli uffici possono procedere anche previa chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro. (2)
1-ter Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua uno specifico monitoraggio degli effetti delle previsioni di cui al comma 1 in termini di occupazione delle persone con disabilità e miglioramento dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Da tale monitoraggio non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (2)
2. I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni in conformità a quanto previsto dall’ articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall’ articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, salva l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 11 della presente legge.
Per le assunzioni di cui all’articolo 36, comma 1, lettera a), del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni, i lavoratori disabili iscritti nell’elenco di cui all’articolo 8, comma 2, della presente legge hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d’obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso.
3. La Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi, che esercitano le funzioni di vigilanza sul sistema creditizio e in materia valutaria, procedono alle assunzioni di cui alla presente legge mediante pubblica selezione, effettuata anche su base nazionale. (3)

Art. 7 - Legge 68 del 1999

1. Ai fini dell’adempimento dell’obbligo previsto dall’articolo 3, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici assumono i lavoratori mediante richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti o mediante la stipula delle convenzioni di cui all’articolo 11. La richiesta nominativa può essere preceduta dalla richiesta agli uffici competenti di effettuare la preselezione delle persone con disabilità iscritte nell’elenco di cui all’articolo 8 che aderiscono alla specifica occasione di lavoro, sulla base delle qualifiche e secondo le modalità concordate dagli uffici con il datore di lavoro. (1)
1-bis Nel caso di mancata assunzione secondo le modalità di cui al comma 1 entro il termine di cui all’articolo 9, comma 1, gli uffici competenti avviano i lavoratori secondo l’ordine di graduatoria per la qualifica richiesta o altra specificamente concordata con il datore di lavoro sulla base delle qualifiche disponibili. Gli uffici possono procedere anche previa chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro. (2)
1-ter Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua uno specifico monitoraggio degli effetti delle previsioni di cui al comma 1 in termini di occupazione delle persone con disabilità e miglioramento dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Da tale monitoraggio non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (2)
2. I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni in conformità a quanto previsto dall’ articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall’ articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, salva l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 11 della presente legge.
Per le assunzioni di cui all’articolo 36, comma 1, lettera a), del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni, i lavoratori disabili iscritti nell’elenco di cui all’articolo 8, comma 2, della presente legge hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d’obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso.
3. La Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi, che esercitano le funzioni di vigilanza sul sistema creditizio e in materia valutaria, procedono alle assunzioni di cui alla presente legge mediante pubblica selezione, effettuata anche su base nazionale. (3)

Note

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 6, D.Lgs. 14.09.2015, n. 151 con decorrenza dal 24.09.2015.
(2) Il presente comma è stato inserito dall’art. 6, D.Lgs. 14.09.2015, n. 151 con decorrenza dal 24.09.2015.
(3) Ai sensi dell’art. 40, D.L. 17.03.2020, n. 18, così come modificato prima dall’allegato alla legge di conversione, L. 24.04.2020, n. 27, con decorrenza dal 30.04.2020, e poi dall’art. 76, D.L. 19.05.2020, n. 34 con decorrenza dal 19.05.2020, convertito in legge dalla L. 17.07.2020, n. 77 con decorrenza dal 19.07.2020, ferma restando la fruizione dei benefici economici, sono sospesi per quattro mesi dalla data del 17.03.2020 gli adempimenti relativi agli obblighi di cui al presente articolo.

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