Art. 41 – Legge 23 Agosto 1988 n. 400

(Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri)

Disposizioni finanziarie

Art. 41 - legge 23 agosto 1988 n. 400

1. L’onere derivante dalla attuazione della presente legge nonché dell’articolo 8, L. 8 agosto 1985, n. 455, ivi compresa l’applicazione di quest’ultima legge al personale comunque in servizio presso gli uffici dei ministri senza portafoglio, presso il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie e presso i commissari del Governo, è valutato in lire 6.000 milioni per l’anno 1988 ed in lire 35.050 milioni per gli anni 1989 e 1990. Alla spesa relativa si provvede, quanto a lire 6.000 milioni per l’anno 1988 ed a lire 34.750 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno finanziario 1988, all’uopo utilizzando lo specifico accantonamento “Disciplina dell’attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”, e, quanto a lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dell’accantonamento “Riforma del processo amministrativo” iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al predetto capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1988.
2. Contestualmente agli inquadramenti del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nel ruolo di cui alle allegate tabelle, il ministro del tesoro è autorizzato a stornare con propri decreti dai competenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni di provenienza ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri gli importi relativi agli stipendi ed altri assegni fissi in godimento di ciascun dipendente interessato dall’inquadramento.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 41 - Legge 23 Agosto 1988 n. 400

1. L’onere derivante dalla attuazione della presente legge nonché dell’articolo 8, L. 8 agosto 1985, n. 455, ivi compresa l’applicazione di quest’ultima legge al personale comunque in servizio presso gli uffici dei ministri senza portafoglio, presso il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie e presso i commissari del Governo, è valutato in lire 6.000 milioni per l’anno 1988 ed in lire 35.050 milioni per gli anni 1989 e 1990. Alla spesa relativa si provvede, quanto a lire 6.000 milioni per l’anno 1988 ed a lire 34.750 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno finanziario 1988, all’uopo utilizzando lo specifico accantonamento “Disciplina dell’attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”, e, quanto a lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dell’accantonamento “Riforma del processo amministrativo” iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al predetto capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1988.
2. Contestualmente agli inquadramenti del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nel ruolo di cui alle allegate tabelle, il ministro del tesoro è autorizzato a stornare con propri decreti dai competenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni di provenienza ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri gli importi relativi agli stipendi ed altri assegni fissi in godimento di ciascun dipendente interessato dall’inquadramento.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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