1. Fino a quando non saranno emanati i decreti di cui al comma 5 dell’articolo 21, restano ferme le disposizioni vigenti relative alla organizzazione di uffici cui siano preposti ministri senza portafoglio.
2. Per la segreteria particolare del Presidente del Consiglio dei ministri, per i Gabinetti e le segreterie particolari del Vicepresidente del Consiglio dei ministri e dei ministri senza portafoglio, nonché per la segreteria particolare del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, si applicano le disposizioni vigenti.
3. Sono abrogate le norme contenute nel regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti la costituzione e la disciplina del Gabinetto della Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. Sono soppressi i profili professionali e la distinzione in ruoli di cui alla tabella allegata alla legge 8 agosto 1985, n. 455.
5. Si considerano indisponibili i posti da conferire mediante i concorsi di cui all’articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 455.