Art. 4 – Legge 23 Agosto 1988 n. 400

(Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri)

Convocazione, sedute e regolamento interno del Consiglio dei ministri

Art. 4 - legge 23 agosto n. 400

1. Il Consiglio dei ministri è convocato dal Presidente del Consiglio dei ministri, che ne fissa l’ordine del giorno.
2. Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, designato nel decreto di nomina, è il segretario del Consiglio ed esercita le relative funzioni; cura la verbalizzazione e la conservazione del registro delle deliberazioni.
3. Il regolamento interno disciplina gli adempimenti necessari per l’iscrizione delle proposte di iniziativa legislativa e di quelle relative all’attività normativa del Governo all’ordine del giorno del Consiglio dei ministri; i modi di comunicazione dell’ordine del giorno e della relativa documentazione ai partecipanti alle riunioni del Consiglio dei ministri; i modi di verbalizzazione, conservazione e conoscenza delle deliberazioni adottate; le modalità di informazione sui lavori del Consiglio.
4. Il regolamento interno del Consiglio dei ministri è emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 4 - Legge 23 Agosto n. 400

1. Il Consiglio dei ministri è convocato dal Presidente del Consiglio dei ministri, che ne fissa l’ordine del giorno.
2. Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, designato nel decreto di nomina, è il segretario del Consiglio ed esercita le relative funzioni; cura la verbalizzazione e la conservazione del registro delle deliberazioni.
3. Il regolamento interno disciplina gli adempimenti necessari per l’iscrizione delle proposte di iniziativa legislativa e di quelle relative all’attività normativa del Governo all’ordine del giorno del Consiglio dei ministri; i modi di comunicazione dell’ordine del giorno e della relativa documentazione ai partecipanti alle riunioni del Consiglio dei ministri; i modi di verbalizzazione, conservazione e conoscenza delle deliberazioni adottate; le modalità di informazione sui lavori del Consiglio.
4. Il regolamento interno del Consiglio dei ministri è emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

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