Art. 39 – Legge 23 Agosto 1988 n. 400

(Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri)

Personale amministrativo dei commissariati del governo nelle regioni

Art. 39 - legge 23 agosto 1988 n. 400

(1)[1. Il personale amministrativo in servizio presso i commissariati del Governo alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato, a domanda, nel ruolo di cui all’allegata tabella C secondo i criteri e le modalità previsti dai commi 1, 3, 6 e 7 dell’articolo 38. Al predetto personale si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi 8, 10 e 11 del medesimo articolo.
2. Con provvedimenti appositi saranno dettate le necessarie disposizioni per il personale in servizio presso i commissariati del Governo nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Restano ferme le disposizioni relative al ruolo speciale ad esaurimento per la regione Friuli-Venezia Giulia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 15 febbraio 1975.]

Art. 39 - Legge 23 Agosto 1988 n. 400

(1)[1. Il personale amministrativo in servizio presso i commissariati del Governo alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato, a domanda, nel ruolo di cui all’allegata tabella C secondo i criteri e le modalità previsti dai commi 1, 3, 6 e 7 dell’articolo 38. Al predetto personale si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi 8, 10 e 11 del medesimo articolo.
2. Con provvedimenti appositi saranno dettate le necessarie disposizioni per il personale in servizio presso i commissariati del Governo nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Restano ferme le disposizioni relative al ruolo speciale ad esaurimento per la regione Friuli-Venezia Giulia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 15 febbraio 1975.]

Note

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall’art. 12 D.Lgs. 30.07.1999 n. 303 (G.U. 01.09.1999, n. 205 S.O n. 167)

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