1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, al personale amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri si applicano le norme relative ai dipendenti civili dello Stato.
2. Al predetto personale, proveniente da amministrazioni pubbliche non statali e da enti pubblici anche economici, è data facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell’ambito dell’assicurazione generale obbligatoria, delle forme sostitutive o esclusive dell’assicurazione stessa e degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso le amministrazioni di provenienza.