Art. 31 – Legge 23 Agosto 1988 n. 400

(Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri)

Consiglieri ed esperti

Art. 31 - legge 23 agosto 1988 n. 400

[1. Le funzioni di direzione, di collaborazione e di studio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono svolte da consiglieri secondo l’organico di cui alla allegata tabella A. In tale organico non è compreso il posto di capo ufficio stampa.] (1)
[2. I dipendenti di amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri chiamati ad esercitare le funzioni predette sono collocati in posizione di comando o fuori ruolo presso la Presidenza, salvo che l’incarico sia a tempo parziale e consenta il normale espletamento delle funzioni dell’ufficio di appartenenza.] (1)
[3. L’assegnazione dei consiglieri e il conferimento degli incarichi agli esperti sono disposti dal Presidente del Consiglio dei ministri o dai ministri senza portafoglio nell’ambito della dotazione di cui alla tabella A e sulla base della ripartizione numerica stabilita, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei ministri.] (1)
4. I decreti di conferimento di incarico ad esperti nonché quelli relativi a dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o di enti pubblici, con qualifica dirigenziale o equiparata, in posizione di fuori ruolo o di comando, ove non siano confermati entro tre mesi dal giuramento del Governo, cessano di avere effetto.
[5. Il conferimento delle qualifiche dirigenziali del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri è effettuato secondo le disposizioni vigenti in materia per le amministrazioni dello Stato.](1)

Art. 31 - Legge 23 Agosto 1988 n. 400

[1. Le funzioni di direzione, di collaborazione e di studio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono svolte da consiglieri secondo l’organico di cui alla allegata tabella A. In tale organico non è compreso il posto di capo ufficio stampa.] (1)
[2. I dipendenti di amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri chiamati ad esercitare le funzioni predette sono collocati in posizione di comando o fuori ruolo presso la Presidenza, salvo che l’incarico sia a tempo parziale e consenta il normale espletamento delle funzioni dell’ufficio di appartenenza.] (1)
[3. L’assegnazione dei consiglieri e il conferimento degli incarichi agli esperti sono disposti dal Presidente del Consiglio dei ministri o dai ministri senza portafoglio nell’ambito della dotazione di cui alla tabella A e sulla base della ripartizione numerica stabilita, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei ministri.] (1)
4. I decreti di conferimento di incarico ad esperti nonché quelli relativi a dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o di enti pubblici, con qualifica dirigenziale o equiparata, in posizione di fuori ruolo o di comando, ove non siano confermati entro tre mesi dal giuramento del Governo, cessano di avere effetto.
[5. Il conferimento delle qualifiche dirigenziali del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri è effettuato secondo le disposizioni vigenti in materia per le amministrazioni dello Stato.](1)

Note

(1) Il presente comma è stato abrogato dall’art. 12, D.Lgs. 30.07.1999 n. 303 (G.U. 01.09.1999, n. 205, S.O n. 167).

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