Art. 30 – Legge 23 Agosto 1988 n. 400

(Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri)

Personale della presidenza del Consiglio dei ministri

Art. 30 - legge 23 agosto 1988 n. 400

(1)[Per l’espletamento dei suoi compiti, la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale, nei limiti numerici di cui alle tabelle allegate alla presente legge, di personale dei propri ruoli, di personale dello Stato, compreso quello dei due rami del Parlamento, di personale di altre amministrazioni pubbliche e di enti pubblici anche economici, di personale scelto tra persone anche estranee alla pubblica amministrazione.]

Art. 30 - Legge 23 Agosto 1988 n. 400

(1)[Per l’espletamento dei suoi compiti, la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale, nei limiti numerici di cui alle tabelle allegate alla presente legge, di personale dei propri ruoli, di personale dello Stato, compreso quello dei due rami del Parlamento, di personale di altre amministrazioni pubbliche e di enti pubblici anche economici, di personale scelto tra persone anche estranee alla pubblica amministrazione.]

Note

(1) Il presente comma è stato abrogato dall’art. 12, D.Lgs. 30.07.1999 n. 303 (G.U. 01.09.1999, n. 205, S.O n. 167).

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