Art. 25 – Legge 23 Agosto 1988 n. 400

(Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri)

Vigilanza su enti ed istituzioni

Art. 25 - legge 23 agosto 1988 n. 400

1. Le funzioni di vigilanza su enti pubblici ed istituzioni le cui funzioni istituzionali non siano considerate coerenti con le competenze proprie della Presidenza del Consiglio dei ministri, e che siano attribuite alla Presidenza del Consiglio medesima da leggi, regolamenti o statuti, sono trasferite ai ministri che saranno individuati, in relazione agli specifici settori di competenza, con decreti del Presidente della Repubblica, adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La funzione di vigilanza sul Consiglio nazionale delle ricerche è attribuita al ministro competente a presentare al Parlamento la relazione sullo stato della ricerca scientifica.

Art. 25 - Legge 23 Agosto 1988 n. 400

1. Le funzioni di vigilanza su enti pubblici ed istituzioni le cui funzioni istituzionali non siano considerate coerenti con le competenze proprie della Presidenza del Consiglio dei ministri, e che siano attribuite alla Presidenza del Consiglio medesima da leggi, regolamenti o statuti, sono trasferite ai ministri che saranno individuati, in relazione agli specifici settori di competenza, con decreti del Presidente della Repubblica, adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La funzione di vigilanza sul Consiglio nazionale delle ricerche è attribuita al ministro competente a presentare al Parlamento la relazione sullo stato della ricerca scientifica.

Istituti giuridici

Novità giuridiche