Art. 23 – Legge 23 Agosto 1988 n. 400

(Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri)

Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del governo

Art. 23 - legge 23 agosto 1988 n. 400

[1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, è istituito nell’ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri l’Ufficio centrale per il coordinamento dell’iniziativa legislativa e dell’attività normativa del Governo. L’Ufficio provvede agli adempimenti di cui alle lettere c) e d) dell’articolo 19.] (1)
2. Per ciascuna legge o atto avente valore di legge e per ciascun regolamento pubblicati nella Gazzetta Ufficiale l’Ufficio segnala al Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, le disposizioni abrogate o direttamente modificate per effetto delle nuove disposizioni di legge o di regolamento.
3. L’Ufficio indica in rapporti periodici al Presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri interessati incongruenze e antinomie normative relative ai diversi settori legislativi; segnala la necessità di procedere alla codificazione della disciplina di intere materie o alla redazione di testi unici. Tali rapporti vengono inviati a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Presidenza della Camera dei deputati e alla Presidenza del Senato della Repubblica.
4. In relazione a testi normativi di particolare rilevanza l’Ufficio provvede a redigere il testo coordinato della legge e del regolamento vigenti.
5. Le indicazioni fornite e i testi redatti dall’Ufficio hanno funzione esclusivamente conoscitiva e non modificano il valore degli atti normativi che ne sono oggetto.
6. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 regolamenta l’organizzazione e l’attività dell’Ufficio prevedendo la possibilità che questo si avvalga di altri organi della pubblica amministrazione e promuova forme di collaborazione con gli uffici delle presidenze delle giunte regionali al fine di armonizzare i testi normativi statali e regionali.7. All’Ufficio è preposto un magistrato delle giurisdizioni superiori, ordinaria o amministrativa, ovvero un dirigente generale dello Stato o un avvocato dello Stato o un professore universitario di ruolo di discipline giuridiche.

Art. 23 - Legge 23 Agosto 1988 n. 400

[1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, è istituito nell’ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri l’Ufficio centrale per il coordinamento dell’iniziativa legislativa e dell’attività normativa del Governo. L’Ufficio provvede agli adempimenti di cui alle lettere c) e d) dell’articolo 19.] (1)
2. Per ciascuna legge o atto avente valore di legge e per ciascun regolamento pubblicati nella Gazzetta Ufficiale l’Ufficio segnala al Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, le disposizioni abrogate o direttamente modificate per effetto delle nuove disposizioni di legge o di regolamento.
3. L’Ufficio indica in rapporti periodici al Presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri interessati incongruenze e antinomie normative relative ai diversi settori legislativi; segnala la necessità di procedere alla codificazione della disciplina di intere materie o alla redazione di testi unici. Tali rapporti vengono inviati a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Presidenza della Camera dei deputati e alla Presidenza del Senato della Repubblica.
4. In relazione a testi normativi di particolare rilevanza l’Ufficio provvede a redigere il testo coordinato della legge e del regolamento vigenti.
5. Le indicazioni fornite e i testi redatti dall’Ufficio hanno funzione esclusivamente conoscitiva e non modificano il valore degli atti normativi che ne sono oggetto.
6. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 regolamenta l’organizzazione e l’attività dell’Ufficio prevedendo la possibilità che questo si avvalga di altri organi della pubblica amministrazione e promuova forme di collaborazione con gli uffici delle presidenze delle giunte regionali al fine di armonizzare i testi normativi statali e regionali.7. All’Ufficio è preposto un magistrato delle giurisdizioni superiori, ordinaria o amministrativa, ovvero un dirigente generale dello Stato o un avvocato dello Stato o un professore universitario di ruolo di discipline giuridiche.

Note

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall’art. 12 D.Lgs. 30.07.1999 n. 303 (G.U. 01.09.1999, n. 205 S.O n. 167)

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