Art. 21 – Legge 23 Agosto 1988 n. 400

(Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri)

Uffici e dipartimenti

Art. 21 - legge 23 agosto 1988 n. 400

[1. Per gli adempimenti di cui alla lettera a) dell’articolo 19, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, istituisce un comitato di esperti, incaricati a norma dell’articolo 22.] (1)
[2. Per gli adempimenti di cui alla lettera n) dell’articolo 19, è istituita una apposita commissione. La composizione e i compiti di detta commissione sono stabiliti per legge. ] (2)
[3. Per gli altri adempimenti di cui all’articolo 19, il Presidente del Consiglio dei ministri, con propri decreti, istituisce uffici e dipartimenti, comprensivi di una pluralità di uffici cui siano affidate funzioni connesse, determinandone competenze e organizzazione omogenea.] (1)
[4. Con propri decreti il Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con il ministro per gli affari regionali e con il ministro dell’interno, provvede altresì a determinare l’organizzazione degli uffici dei commissari del Governo nelle regioni.] (1)
[5. Nei casi di dipartimenti posti alle dipendenze di ministri senza portafoglio, il decreto è emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri d’intesa con il ministro competente.] (1)
6. Nei casi in cui un dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri sia affidato alla responsabilità di un ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro interessato.
7. Qualora un dipartimento non venga affidato ad un ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento dipende dal segretario generale della Presidenza.

Art. 21 - Legge 23 Agosto 1988 n. 400

[1. Per gli adempimenti di cui alla lettera a) dell’articolo 19, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, istituisce un comitato di esperti, incaricati a norma dell’articolo 22.] (1)
[2. Per gli adempimenti di cui alla lettera n) dell’articolo 19, è istituita una apposita commissione. La composizione e i compiti di detta commissione sono stabiliti per legge. ] (2)
[3. Per gli altri adempimenti di cui all’articolo 19, il Presidente del Consiglio dei ministri, con propri decreti, istituisce uffici e dipartimenti, comprensivi di una pluralità di uffici cui siano affidate funzioni connesse, determinandone competenze e organizzazione omogenea.] (1)
[4. Con propri decreti il Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con il ministro per gli affari regionali e con il ministro dell’interno, provvede altresì a determinare l’organizzazione degli uffici dei commissari del Governo nelle regioni.] (1)
[5. Nei casi di dipartimenti posti alle dipendenze di ministri senza portafoglio, il decreto è emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri d’intesa con il ministro competente.] (1)
6. Nei casi in cui un dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri sia affidato alla responsabilità di un ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro interessato.
7. Qualora un dipartimento non venga affidato ad un ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento dipende dal segretario generale della Presidenza.

Note

(1) Il presente comma è stato abrogato dall’art. 12, D.Lgs. 30.07.1999 n. 303 (G.U. 01.09.1999, n. 205 S.O n. 167)
(2) Il presente comma è stato abrogato dall’art. 8, comma 2, D.lgs. 31.07.2003, n. 226, con decorrenza 06.09.2003.

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