Art. 22 – Legge 104

(L. 5 febbraio 1992, n. 104 - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate)

Accertamenti ai fini dell' assunzione al lavoro pubblico e privato

Art. 22 - legge 104

1. Ai fini dell’assunzione al lavoro pubblico e privato non è richiesta la certificazione di sana e robusta costituzione fisica.

Art. 22 - Legge 104

1. Ai fini dell’assunzione al lavoro pubblico e privato non è richiesta la certificazione di sana e robusta costituzione fisica.

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