Art. 19 – Legge 104

(L. 5 febbraio 1992, n. 104 - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate)

Soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio

Art. 19 - legge 104

1. In attesa dell’entrata in vigore della nuova disciplina del collocamento obbligatorio, le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, devono intendersi applicabili anche a coloro che sono affetti da minorazione psichica, i quali abbiano una capacità lavorativa che ne consente l’impiego in mansioni compatibili. Ai fini dell’avviamento al lavoro, la valutazione della persona handicappata tiene conto della capacità lavorativa e relazionale dell’individuo e non solo della minorazione fisica o psichica. La capacità lavorativa è accertata dalle commissioni di cui all’articolo 4 della presente legge, integrate ai sensi dello stesso articolo da uno specialista nelle discipline neurologiche, psichiatriche o psicologiche.

Art. 19 - Legge 104

1. In attesa dell’entrata in vigore della nuova disciplina del collocamento obbligatorio, le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, devono intendersi applicabili anche a coloro che sono affetti da minorazione psichica, i quali abbiano una capacità lavorativa che ne consente l’impiego in mansioni compatibili. Ai fini dell’avviamento al lavoro, la valutazione della persona handicappata tiene conto della capacità lavorativa e relazionale dell’individuo e non solo della minorazione fisica o psichica. La capacità lavorativa è accertata dalle commissioni di cui all’articolo 4 della presente legge, integrate ai sensi dello stesso articolo da uno specialista nelle discipline neurologiche, psichiatriche o psicologiche.

Massime

In materia di collocamento obbligatorio, con riferimento ad invalido affetto da minorazione fisica (minorazione che, diversamente da quella dei soggetti affetti da minorazione psichica – presi in considerazione da Corte Cost. n. 50 del 1990 e dall’art. 19 della legge n. 104 del 1992 – comporta solo una riduzione oggettiva della capacità di lavoro, con la conseguenza che, in linea di principio, il soggetto è in grado di assicurare un risultato sicuro e prevedibile, anche se quantitativamente diverso da quello di un lavoratore medio), il datore di lavoro, destinatario del provvedimento di avviamento, non può promuovere un accertamento sanitario diretto a verificare la idoneità dell’invalido a svolgere specifiche mansioni, precisate (allo scopo, per esempio, di ottenere – come nella specie – la revoca del provvedimento di avviamento); infatti, la competenza del Collegio medico, quando sia adito dal datore di lavoro, è tassativamente limitata, nel quadro della disciplina di cui alla legge n. 482 del 1968 e in particolare dell’art. 20, ad accertare che la menomazione della capacità lavorativa non presenti (o non abbia raggiunto) caratteristiche tali da poter riuscire di pregiudizio alla salute o all’incolumità dei compagni di lavoro ovvero alla sicurezza degli impianti. Cassazione Civile, sez. Lavoro, sentenza n. 12213 del 15 settembre 2000 (cass. civ. 12213/2000)

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