Art. 7 – Legge Testamento Biologico

(Legge 22 dicembre 2017 n. 219 - Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento - Biotestamento)

Clausola di invarianza finanziaria

Art. 7 - legge testamento biologico

1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni della presente legge nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 7 - Legge Testamento Biologico

1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni della presente legge nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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