Art. 75 – Legge sull’adozione [ABROGATO]

(L. 4 maggio 1983, n. 184)

Art. 75 - legge sull'adozione

Articolo abrogato dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 [L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato comporta l’assistenza legale alle procedure pre­viste ai sensi della presente legge. La liquidazione delle spese, delle competenze e degli onorari viene effettuata dal giudice con apposita ordinanza, a richiesta del difensore, al­lorché l’attività di assistenza di quest’ultimo è da ritenersi cessata. Si applica la disposizione di cui all’articolo 14, secondo comma, della legge 11 agosto 1973, nu­mero 533.]

Art. 75 - Legge sull'adozione

Articolo abrogato dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 [L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato comporta l’assistenza legale alle procedure pre­viste ai sensi della presente legge. La liquidazione delle spese, delle competenze e degli onorari viene effettuata dal giudice con apposita ordinanza, a richiesta del difensore, al­lorché l’attività di assistenza di quest’ultimo è da ritenersi cessata. Si applica la disposizione di cui all’articolo 14, secondo comma, della legge 11 agosto 1973, nu­mero 533.]

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