Art. 66 – Legge sull’adozione

(L. 4 maggio 1983, n. 184)

Art. 66 - legge sull'adozione

I primi due commi dell’articolo 314 del codice civile sono sostituiti dai seguenti: “Il decreto che pronuncia l’adozione, divenuto definitivo, è trascritto a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice dell’impugnazione, su apposito registro e comunicato all’ufficiale di stato civile per l’annotazione a margine dell’atto di nascita dell’adottato. Con la procedura di cui al comma precedente deve essere altresì trascritta ed annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato”.

Art. 66 - Legge sull'adozione

I primi due commi dell’articolo 314 del codice civile sono sostituiti dai seguenti: “Il decreto che pronuncia l’adozione, divenuto definitivo, è trascritto a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice dell’impugnazione, su apposito registro e comunicato all’ufficiale di stato civile per l’annotazione a margine dell’atto di nascita dell’adottato. Con la procedura di cui al comma precedente deve essere altresì trascritta ed annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato”.

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