Art. 62 – Legge sull’adozione

(L. 4 maggio 1983, n. 184)

Art. 62 - legge sull'adozione

L’articolo 307 del codice civile è sostituito dal seguente: “ART. 307. – Revoca per indegnità dell’adottante. – Quando i fatti previsti dall’articolo precedente sono stati compiuti dall’adottante contro l’adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunciata su domanda dell’adottato”.

Art. 62 - Legge sull'adozione

L’articolo 307 del codice civile è sostituito dal seguente: “ART. 307. – Revoca per indegnità dell’adottante. – Quando i fatti previsti dall’articolo precedente sono stati compiuti dall’adottante contro l’adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunciata su domanda dell’adottato”.

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