Articolo 9 – Legge sul divorzio

(L. 1 dicembre 1970, n. 898 - Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio)

Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, la misura e la modalità dei contributi

Articolo 9 - legge sul divorzio

(1)1. Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, in camera di consiglio e, per i provvedimenti relativi ai figli, con la partecipazione del pubblico ministero, può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6.
2. In caso di morte dell’ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell’art. 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza.
3. Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell’assegno di cui all’art. 5. Se in tale condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze.
4. Restano fermi, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, i diritti spettanti a figli, genitori o collaterali in merito al trattamento di reversibilità.
5. Alle domande giudiziali dirette al conseguimento della pensione di reversibilità o di parte di essa deve essere allegato un atto notorio, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 dal quale risultino tutti gli aventi diritto. In ogni caso, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica la tutela, nei confronti dei beneficiari, degli aventi diritto pretermessi, salva comunque l’applicabilità delle sanzioni penali per le dichiarazioni mendaci.

Articolo 9 - Legge sul divorzio

(1)1. Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, in camera di consiglio e, per i provvedimenti relativi ai figli, con la partecipazione del pubblico ministero, può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6.
2. In caso di morte dell’ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell’art. 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza.
3. Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell’assegno di cui all’art. 5. Se in tale condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze.
4. Restano fermi, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, i diritti spettanti a figli, genitori o collaterali in merito al trattamento di reversibilità.
5. Alle domande giudiziali dirette al conseguimento della pensione di reversibilità o di parte di essa deve essere allegato un atto notorio, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 dal quale risultino tutti gli aventi diritto. In ogni caso, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica la tutela, nei confronti dei beneficiari, degli aventi diritto pretermessi, salva comunque l’applicabilità delle sanzioni penali per le dichiarazioni mendaci.

Note

(1) Il presente articolo è stato così sostituito prima dall’art 2, L. 01.08.1978, n. 436 e poi dall’art. 13 L. 06.03.1987, n. 74.

Massime

In tema di divorzio, il diritto alla quota della pensione di reversibilità previsto dall’art. 9 l. n. 898 del 1970 spetta all’ex coniuge titolare dell’assegno divorzile e non può essere escluso per il solo fatto che tale assegno non sia stato corrisposto per un periodo più o meno lungo senza alcuna reazione, giudiziale o stragiudiziale, dell’avente diritto, poiché tale inerzia non comporta “ipso facto” la rinuncia al menzionato assegno, in assenza della necessaria verifica giudiziale in ordine all’effettività della stessa e alle correlate modificazioni dei presupposti per la sua percezione. Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 27875 del 12 ottobre 2021 (Cass. civ. n. 27875/2021)

La decisione giudiziale riguardante la ripartizione della pensione di reversibilità tra l’ex coniuge divorziato e il coniuge superstite al momento del decesso deve essere resa, ai sensi dell’art. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, nel testo vigente, con sentenza. Ne consegue che il provvedimento assunto dal giudice di secondo grado con decreto conserva la natura e il valore di sentenza, e può essere impugnato con ricorso per cassazione per vizi motivazionali, ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., anche prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40. Cassazione civile, Sez. Lav., ordinanza n. 692 del 18 gennaio 2021 (Cass. civ. n. 692/2021)

Il diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità ex art. 9 della l. n. 898 del 1970 presuppone (anche ai sensi della norma interpretativa di cui all’art. 5 della l. n. 263 del 2005) non solo che il richiedente al momento della morte dell’ex coniuge sia titolare di assegno di divorzio giudizialmente riconosciuto, ma anche che detto assegno non sia fissato in misura simbolica, ponendosi la diversa interpretazione in contrasto con la “ratio” dell’attribuzione del trattamento di reversibilità al coniuge divorziato, da rinvenirsi nella continuazione del sostegno economico prestato in vita all’ex coniuge e non già nell’irragionevole esito di assicurare al coniuge divorziato una condizione migliore rispetto a quella già in godimento. Cassazione civile, Sez. Lav., sentenza n. 20477 del 28 settembre 2020 (Cass. civ. n. 692/2020)

In tema di revisione delle condizioni economiche del divorzio riguardanti l’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni ma non autosufficienti, la sopravvenuta adozione dei medesimi da parte del nuovo marito della madre, ove ne derivi il loro stabile inserimento nel contesto familiare creatosi, deve essere valutata dal giudice ai fini della modificazione dell’entità di tale mantenimento, ove risulti che l’adottante, benché privo del corrispondente obbligo giuridico, provveda comunque continuativamente e non solo occasionalmente alle esigenze e necessità quotidiane degli adottati. Cassazione civile, Sez. I., sentenza n. 7555 del 27 marzo 2020 (Cass. civ. n. 7555/2020)

Con l’opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento, determinato a favore del figlio in sede di separazione o di divorzio, possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all’art. 710 c.p.c. o del divorzio di cui all’art. 9 della legge n. 898 del 1970. (Ribadendo il principio di cui in massima, la S.C. ha sottolineato che, nella specie, il fatto sopravvenuto costituito dalla collocazione del minore presso il padre non aveva privato il titolo esecutivo in materia di famiglia di efficacia e validità in quanto assistito da un’attitudine al giudicato, cd. “rebus sic stantibus”, riguardo alla quale i fatti sopravvenuti potevano rilevare soltanto attraverso la speciale procedura di revisione del provvedimento sul contributo del mantenimento del figlio, devoluta al giudice della separazione o del divorzio e a questi riservata a tutela del superiore interesse pubblicistico di composizione della crisi familiare, rilevante per l’ordine pubblico). Cassazione civile, Sez. I., sentenza n. 17689 del 2 luglio 2019 (Cass. civ. n. 17689/2019)

La declaratoria di inammissibilità della domanda volta al riconoscimento dell’assegno di divorzio, proposta tardivamente nel giudizio relativo allo scioglimento del vincolo matrimoniale, non ne limita la proponibilità in separato giudizio, ai sensi dell’art. 9 della l. n. 898 del 1970, pur in mancanza di fatti sopravvenuti, trattandosi di pronuncia processuale inidonea alla produzione del giudicato perché impeditiva dell’esame nel merito della domanda. Cassazione civile, Sez. I., sentenza n. 17102 del 26 giugno 2019 (Cass. civ. n. 17102/2019)

Ai sensi dell’art. 9 della l. n. 898 del 1970 (così come modificato dall’art. 2 della l. n. 436 del 1978 e dall’art. 13 della l. n. 74 del 1987), le sentenze di divorzio passano in cosa giudicata “rebus sic stantibus”, rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all’affidamento dei figli in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile. Pertanto, nel caso di mancata attribuzione dell’assegno divorzile, in sede di giudizio di divorzio per rigetto o per mancanza della relativa domanda, la determinazione dello stesso può avvenire solo in caso di sopravvenienza di fatti nuovi concernenti le condizioni o il reddito di uno dei coniugi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, rigettando la domanda di assegno divorzile, da qualificarsi correttamente come modifica delle condizioni preesistenti, cristallizzate nella pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, per omessa deduzione ed allegazione di fatti modificativi della situazione anteatta). Cassazione civile, Sez. I., sentenza n. 2953 del 3 febbraio 2017 (Cass. civ. n. 2953/2017)

La delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio non produce alcun effetto di caducazione delle statuizioni contenute nella precedente sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio relative all’obbligo di corresponsione dell’assegno divorzile, ove su tali statuizioni si sia formato il giudicato, ai sensi dell’art. 324 c.p.c., non costituendo in se stessa un “giustificato motivo” sopraggiunto, legittimante, ai sensi dell’art. 9, comma primo, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, la revisione del provvedimento economico contenuto nella sentenza di divorzio. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 21331 del 18 settembre 2013 (Cass. civ. n. 21331/2013)

È ammissibile la richiesta di assegno di divorzio nel procedimento per la modifica delle relative condizioni, ove esso non sia stato precedentemente chiesto, purché si dia conto di circostanze sopravvenute, rispetto alle statuizioni del divorzio operanti “rebus sic stantibus”. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 30033 del 29 dicembre 2011 (Cass. civ. n. 30033/2011)

Il provvedimento di revisione dell’assegno divorzile postula l’accertamento di una sopravvenuta e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, secondo una valutazione comparativa idonea ad integrare i giustificati motivi di cui all’art. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 allorchè, come nella fattispecie, alla sopraggiunta incapacità, per ragioni di età e di salute, di uno di essi di mantenersi da solo, come in precedenza avvenuto con attività lavorative saltuarie, si contrapponga lo sviluppo, da parte dell’altro coniuge, di una buona capacità di reddito. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 18 del 3 gennaio 2011 (Cass. civ. n. 18/2011)

In materia di revisione dell’assegno di divorzio, il diritto a percepirlo di un coniuge ed il corrispondente obbligo a versarlo dell’altro, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di divorzio, conservano la loro efficacia, sino a quando non intervenga la modifica di tale provvedimento, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell’assegno, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all’autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente limitata (“rebus sic stantibus”), del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell’accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 11913 del 22 maggio 2009 (Cass. civ. n. 11913/2009)

Ove, a sostegno della richiesta di revisione nel senso della diminuzione o della soppressione dell’assegno di divorzio, siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell’obbligato (derivanti, nella specie, dalla nascita di due figli, generati dalla successiva unione), il giudice deve verificare se detta sopravvenienza determini un effettivo depauperamento delle sue sostanze, facendo carico all’istante — in vista di una rinnovata valutazione comparativa della situazione delle parti — di offrire un esauriente quadro in ordine alle proprie condizioni economico-patrimoniali.

In tema di revisione dell’assegno di divorzio, allorché a fondamento dell’istanza dell’ex coniuge obbligato, rivolta ad ottenere la totale soppressione del diritto al contributo economico, sia dedotto il miglioramento delle condizioni economiche dell’ex coniuge beneficiario (nella specie dipendente dall’acquisto per successione ereditaria della proprietà e della comproprietà di beni immobili), il giudice, ai fini dell’accoglimento della domanda, non può limitarsi a considerare isolatamente detto miglioramento, attribuendo ad esso una valenza automaticamente estintiva della solidarietà post-coniugale, ma — assumendo a parametro l’assetto di interessi che faceva da sfondo, e da risultato, al precedente provvedimento sull’assegno divorzile — deve verificare se l’ex coniuge, titolare del diritto all’assegno, abbia acquistato, per effetto di quel miglioramento, la disponibilità di «mezzi adeguati», ossia idonei a renderlo autonomamente capace, senza necessità di integrazioni ad opera dell’obbligato, di raggiungere un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 18367 del 23 agosto 2006 (Cass. civ. n. 18367/2006)

In tema di revisione dell’assegno di divorzio, la sopravvenuta diminuzione dei redditi da lavoro dell’obbligato è suscettibile di assumere rilievo, quale possibile giustificato motivo di riduzione o soppressione dell’assegno, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 898 del 1970 — nel quadro di una rinnovata valutazione comparativa della situazione economica delle parti ed in quanto risulti oggettivamente idonea ad alterare l’equilibrio determinato al momento della pronuncia di divorzio — anche se dipendente da una libera scelta dello stesso obbligato riguardo all’oggetto ed alle modalità di svolgimento della propria attività lavorativa, quale, nella specie, quella di svolgere tale attività a tempo parziale, anziché a tempo pieno. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 5378 del 11 marzo 2006 (Cass. civ. n. 5378/2006)

La revisione delle disposizioni della sentenza di cessazione degli effetti civili o di scioglimento di matrimonio concernenti gli assegni di divorzio e di mantenimento dei figli, regolate dall’art. 9 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, presuppone la sopravvenienza di giustificati motivi, sicché deriva dallo stesso sistema la necessità di verificare, sino al momento della decisione del giudice di merito, anche in sede di reclamo, se tali motivi siano o meno sopravvenuti, estendendo l’ambito di valutazione ai nuovi elementi di fatto, attinenti alla domanda introduttiva del procedimento. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2338 del 2 febbraio 2006 Cass. civ. n. 2338/2006

La sentenza di divorzio, in relazione alle statuizioni di carattere patrimoniale in essa contenute, passa in cosa giudicata rebus sic stantibus tuttavia, la sopravvenienza di fatti nuovi, successivi alla sentenza di divorzio, non è di per sè idonea ad incidere direttamente ed immediatamente sulle statuizioni di ordine economico da essa recate e a determinarne automaticamente la modifica, essendo al contrario necessario che i «giustificati motivi» sopravvenuti siano esaminati, ai sensi dell’art. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e succ. modif., dal giudice da tale norma previsto, e che questi, valutati detti fatti, rimodelli, in relazione alla nuova situazione, ricorrendone le condizioni di legge, le precedenti statuizioni. Da tanto consegue che l’ex coniuge tenuto, in forza della sentenza di divorzio, alla somministrazione periodica dell’assegno divorzile, il quale abbia ricevuto la notifica di atto di precetto con l’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dalla predetta sentenza, non può — in assenza di revisione, ai sensi del citato art. 9 della legge n. 898 del 1970, delle disposizioni concernenti la misura dell’assegno di divorzio da corrispondere all’ex coniuge — dedurre la sopravvenienza del fatto nuovo, in ipotesi suscettibile di determinare la modifica dell’originaria statuizione contenuta nella sentenza di divorzio, nel giudizio di opposizione a precetto, essendo del pari da escludere che il giudice di questa opposizione debba rimettere la causa al giudice competente ex art. 9 della legge n. 898 del 1970.(Nella specie l’obbligato, proponendo opposizione a precetto, aveva contestato il diritto dell’ex coniuge a procedere ad esecuzione forzata sostenendo che il diritto alla corresponsione periodica dell’assegno, al cui pagamento egli era stato condannato con la sentenza di divorzio, era venuto meno a seguito del passaggio in giudicato della sentenza della corte d’appello che aveva dichiarato efficace in Italia la pronuncia ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario celebrato tra i coniugi). Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 11793 del 7 giugno 2005 (Cass. civ. n. 11793/2005)

In caso di revisione dell’assegno di divorzio, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 898 del 1970, il giudice può stabilire che il nuovo importo dello stesso decorra dalla data della domanda di revisione, e non da quella della decisione su di essa, in analogia con quanto dispone l’art. 445 c.c. per le pronunce in tema di alimenti, al pari delle quali quelle ex art. 9 cit. hanno natura non costitutiva, ma determinativa dell’entità della somministrazione di denaro connessa a uno status (di coniuge divorziato) del quale la parte è già titolare, e in applicazione del principio generale secondo il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 113 del 9 gennaio 2003 (Cass. civ. n. 113/2003)

L’accertamento del diritto all’assegno di divorzio va effettuato verificando l’adeguatezza dei mezzi economici a disposizione del richiedente a consentirgli il mantenimento di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio, mentre la liquidazione in concreto dell’assegno, ove sia riconosciuto tale diritto per non essere il coniuge richiedente in grado di mantenere con i propri mezzi detto tenore di vita, va compiuto in concreto tenendo conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ognuno e di quello comune, del reddito di entrambi, valutandosi tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio. Ne consegue che la domanda di soppressione dell’assegno, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 898 del 1970 (nel testo modificato dall’art. 13 della legge n. 74 del 1987) — in relazione alla sopravvenienza di “giustificati motivi” che si alleghi essere costituiti dal sopravvenire di maggiori redditi per il destinatario dell’assegno — implica una reiterata valutazione comparativa della situazione delle parti, tenendo conto dei redditi di ciascuna di esse, allo scopo di assicurare, con il minore sacrificio possibile per l’obbligato, il mantenimento, per il titolare dell’assegno, del tenore di vita che l’art. 5 della legge stessa ha inteso, quanto meno in via tendenziale, garantire. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 14004 del 27 settembre 2002 (Cass. civ. n. 14004/2002)

Allorquando l’assegno di divorzio, attribuito allo scopo di evitare l’apprezzabile deterioramento delle precedenti condizioni di vita del coniuge richiedente, pur essendo di natura eminentemente assistenziale, sia destinato — nei fatti — a soddisfare, per la sua non elevata entità,mere esigenze di carattere alimentare, esso non si differenzia dall’assegno di mantenimento corrisposto in sede di separazione, con la conseguenza che le somme corrisposte a tale titolo, nel caso in cui venga meno il diritto all’assegno o se ne riduca l’entità, non sono suscettibili di ripetizione. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 13060 del 9 settembre 2002 (Cass. civ. n. 13060/2002)

Una volta che nel giudizio con il quale sia stata chiesta la cessazione degli effetti civili di un matrimonio concordatario venga accertata la spettanza, ad una delle parti, dell’assegno di divorzio, ed una volta che su di essa si sia formato il giudicato, la relativa statuizione si rende intangibile ai sensi dell’art. 2909 c.c. anche nel caso in cui successivamente ad essa sopravvenga la delibazione di una sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 4202 del 23 marzo 2001 (Cass. civ. n. 4202/2001)

I provvedimenti di cui all’art. 9, primo comma, L. 898/70 in tema di assegno di divorzio devono ritenersi pronunciati “allo stato degli atti”, attesane la funzione di bilanciamento e riequilibrio degli interessi contrapposti degli ex coniugi, con conseguente possibilità di loro revisione (in aumento o in diminuzione, sino addirittura alla radicale elisione dell’assegno), in qualsiasi tempo, per effetto del mutamento delle condizioni economiche delle parti, e senza che il coniuge resistente possa efficacemente opporre, alla controparte, l’eventuale exceptio iudicati.

Il provvedimento di revisione dell’assegno divorzile postula non soltanto l’accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma anche la idoneità di tale modifica ad immutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell’assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambe le parti. Nella particolare ipotesi in cui il motivo di revisione si appalesi di consistenza tale da condurre alla revoca, tout court, dell’assegno divorzile, è indispensabile, poi, procedere al rigoroso accertamento della effettività dei predetti mutamenti e verificare l’esistenza di un nesso di causalità tra essi e la nuova situazione patrimoniale conseguentemente instauratasi, onde dedurne, con motivato convincimento, la circostanza che l’ex coniuge titolare dell’assegno abbia acquisito la disponibilità di mezzi adeguati e del tutto idonei a conservargli un tenore di vita analogo a quello condotto in costanza di matrimonio. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 8654 del 29 agosto 1998 (Cass. civ. n. 8654/1998)

La norma di cui all’art. 9 della L. 898/70, nel consentire la revisione delle condizioni del divorzio relative (tra l’altro) ai rapporti economici per sopravvenienza di “giustificati motivi”, può essere legittimamente applicata anche all’ipotesi in cui l’assegno divorzile sia stato originariamente negato ovvero non abbia costituito oggetto di richiesta al momento del divorzio, senza che assuma, all’uopo, rilievo la circostanza del decorso di un lungo periodo di tempo tra la sentenza di divorzio e la sopravvenuta richiesta, stante la imprescrittibilità e la irrinunciabilità del diritto all’assegno. L’apprezzamento della rilevanza dei fatti sopravvenuti (onde inferirne l’esistenza dei “giustificati motivi” richiesti dalla norma) va, anche in tal caso, compiuto con riguardo alla natura ed alla funzione dell’assegno divorzile — rivolto ad assicurare, in ogni tempo, la disponibilità di quanto necessario al godimento di un tenore di vita adeguato alla pregressa posizione economico-sociale dell’ex coniuge sulla base di una valutazione comparativa della rispettiva situazione delle parti ed in proporzione alle sostanze dell’obbligato —, così che “fatti sopravvenuti” potranno legittimamente dirsi i mutamenti delle condizioni patrimoniali di uno o di entrambi i coniugi, attesane la potenziale idoneità a variare i termini della situazione di fatto e ad alterare l’equilibrio economico accertato al momento della pronuncia di divorzio. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 8427 del 25 agosto 1998 (Cass. civ. n. 8427/1998)

La pronunzia sulla revisione dell’assegno di divorzio è emessa rebus sic stantibus, in quanto essa non stabilisce definitivamente sul diritto fatto valere, ma statuisce su un diritto che è correlato a situazioni di fatto suscettibili di variazione nel tempo e che, pertanto, può essere sempre, nuovamente, fatto valere in relazione a variazioni successive di dette circostanze. Ne consegue che, anche al fine di economia processuale, quando la revisione dell’assegno sia fondata su circostanze connotate dalla loro variabilità nel tempo, il giudice di merito deve tener conto, anche di ufficio, di dette circostanze, quali evidenziantesi non fino al momento della domanda (salvo espressa limitazione in questa contenuta), bensì fino al momento della decisione definitiva del merito. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 7953 del 29 agosto 1996 (Cass. civ. n. 7953/1996)

L’accertamento del diritto all’assegno di divorzio va effettuato verificando l’inadeguatezza dei mezzi (o l’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive), raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio. Nella individuazione di tali aspettative, deve tenersi conto unicamente delle prospettive di miglioramenti economici maturate nel corso del matrimonio che trovino radice nell’attività all’epoca svolta e/o nel tipo di qualificazione professionale e/o nella collocazione sociale dell’onerato, e cioè solo di quegli incrementi delle condizioni patrimoniali dell’ex coniuge che si configurino come ragionevole sviluppo di situazioni e aspettative presenti al momento del divorzio. (Nella specie la Suprema Corte, ai fini della revisione dell’assegno di divorzio, ex art. 9 della L. 1 dicembre 1970, n. 898, ha escluso che costituisse elemento determinativo del tenore di vita, cui commisurare l’adeguatezza dei mezzi, l’evento in sé della vendita di beni immobili pervenuti in eredità all’ex coniuge dopo il divorzio, non risultando tale evento in alcun modo collegato alla situazione di fatto ed alle aspettative maturate nel corso del matrimonio). Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2273 del 18 marzo 1996 (Cass. civ. n. 2273/1996)

Ai fini della revisione dell’assegno di divorzio è necessaria la duplice condizione della sussistenza di una modificazione delle condizioni economiche degli ex coniugi e della idoneità di tale modificazione ad immutare il pregresso assetto realizzato dal precedente provvedimento sull’assegno. L’accertamento della novità o meno delle circostanze fattuali addotte dalla parte — rispetto alla situazione presa in considerazione agli effetti della precedente determinazione giudiziale dell’assegno divorzile — costituisce il proprium del giudizio ex art. 9 della L. 1 dicembre 1970, n. 898, sicché tale accertamento deve essere effettuato dal giudice della revisione senza che la parte debba invocare il giudicato esterno. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 9415 del 7 settembre 1995 (Cass. civ. n. 9415/1995)

Con la domanda di revisione dell’assegno di divorzio il giudice non è chiamato a rideterminare la misura dell’assegno procedendo ad un rinnovato accertamento del diritto del coniuge beneficiario sulla scorta di tutti i temperamenti che debbono essere tenuti presenti ai fini del calcolo concreto, bensì, unicamente a valutare se siano sopraggiunte circostanze di tale portata da rendere giustificato l’adeguamento di detto assegno, in aumento o in diminuzione, ovvero la sua radicale abolizione, tenendo conto del solo profilo indennitario, sulla base di una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambe le parti. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 6974 del 21 giugno 1995 (Cass. civ. n. 6974/1995)

In sede di revisione dell’assegno divorzile deve tenersi conto di tutte le condizioni che, a norma dell’art. 5, sesto comma, prima parte, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 — come modificato dall’art. 11 della legge 6 marzo 1987, n. 74 — concorrono alla determinazione iniziale di detto assegno, con la conseguenza che il mutamento di una sola delle condizioni sulle quali era stata basata la quantificazione dell’assegno predetto non può essere posta di per sé sola a fondamento della revisione. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1616 del 15 febbraio 1995 (Cass. civ. n. 1616/1995)

Ove la sentenza di divorzio nulla disponga circa la riduzione dell’assegno di mantenimento posto a carico dell’intimato per il tempo in cui la figlia fosse ospite presso di lui, l’obbligato, per conseguire la decurtazione dell’assegno deve, o impugnare la sentenza, o chiederne la modifica attraverso il procedimento camerale di revisione delle relative disposizioni contenute nella sentenza medesima, ai sensi dell’art. 9 della L. 1 dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall’art. 13 della L. 6 marzo 1987, n. 74, mentre non gli è consentito conseguire questo risultato attraverso il rimedio dell’opposizione all’esecuzione, essendosi in presenza di un fatto successivo alla formazione del titolo. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3225 del 1 aprile 1994 (Cass. civ. n. 3225/1994)

I motivi sopravvenuti che giustificano la revisione dell’assegno di divorzio (art. 9, L. 1 dicembre 1970, n. 898) ben possono consistere in mutamenti delle condizioni economiche e dei redditi dell’uno, dell’altro o di entrambi gli ex coniugi, da valutare bilateralmente e comparativamente al fine di stabilire se detti mutamenti abbiano determinato l’esigenza di un riequilibrio delle rispettive situazioni economiche.

Nel giudizio di impugnazione del decreto emesso dal tribunale in sede di revisione della sentenza di divorzio (art. 9, L. 1 dicembre 1970, n. 898) il giudice di appello, al fine di verificare se ed in quale momento si siano verificati, dopo detta sentenza, mutamenti delle condizioni economiche degli ex coniugi tali da giustificare la revisione (in aumento o in diminuzione, fino alla eventuale eliminazione) dell’assegno di divorzio, deve prendere in considerazione tutti gli elementi atti ad incidere, in positivo o in negativo, sulla situazione patrimoniale e reddituale delle parti, ancorché sopravvenuti nel corso del giudizio, fino alla data della decisione sui reclami, dovendosi a tale effetto valutare non soltanto i redditi «reali», ma anche i beni e le risorse capaci di produrre un reddito «figurativo», in funzione del loro eventuale realizzo in denaro. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2873 del 24 marzo 1994 (Cass. civ. n. 2873/1994)

I giusti motivi per la revisione dell’assegno di divorzio, anche nel vigore della L. 6 marzo 1987 n. 74 (che non ha introdotto innovazioni in proposito), vanno individuati sulla base di una indagine comparativa delle condizioni economiche dell’obbligato e dell’avente diritto, sicchè il deterioramento della situazione dell’uno, per effetto del fenomeno inflattivo, può consentire un aumento dell’assegno medesimo nei limiti in cui i redditi dell’altro risultino aggiornati, con l’annullamento, in tutto od in parte, delle conseguenze dell’inflazione. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 5799 del 26 ottobre 1988 (Cass. civ. n. 5799/1988)

Nel giudizio per la revisione in aumento dell’assegno divorzile, il giudice deve accertare la capacità patrimoniale dell’obbligato, tenendo conto delle «spese di produzione», idonee a diminuire la consistenza del suo reddito, ma non è anche tenuto a procedere ad una analitica disamina di tutte le altre voci esposte in detrazione dallo stesso obbligato (nella specie: spese inerenti a proprietà immobiliari, ratei di mutui ecc.), che non sono suscettibili di incidere sulla misura dell’erogazione patrimoniale. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 4564 del 15 luglio 1986 (Cass. civ. n. 4564/1986)

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