Art. 14 – Legge 27 gennaio 2012, n. 3

(Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento)

Impugnazione e risoluzione dell'accordo

Art. 14 - legge 27 gennaio 2012, n. 3

(1)1. L’accordo può essere annullato dal tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti. Non è ammessa alcuna altra azione di annullamento.(2) 
1-bis. Il ricorso per l’annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto.(3)
2. Se il proponente non adempie [regolarmente] agli obblighi derivanti dall’accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l’esecuzione dell’accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore può chiedere al tribunale la risoluzione dello stesso.(4) 
3. Il ricorso per la risoluzione è proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dall’accordo.(5) 
4. L’annullamento e la risoluzione dell’accordo non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in buona fede.
5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.(6)

Art. 14 - Legge 27 gennaio 2012, n. 3

(1)1. L’accordo può essere annullato dal tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti. Non è ammessa alcuna altra azione di annullamento.(2) 
1-bis. Il ricorso per l’annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto.(3)
2. Se il proponente non adempie [regolarmente] agli obblighi derivanti dall’accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l’esecuzione dell’accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore può chiedere al tribunale la risoluzione dello stesso.(4) 
3. Il ricorso per la risoluzione è proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dall’accordo.(5) 
4. L’annullamento e la risoluzione dell’accordo non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in buona fede.
5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.(6)

Note

(1) La rubrica del capo, la sezione, il § cui il presente articolo appartiene è stata così sostituita dall’art. 18, comma 1, D.L. 18.10.2012, n. 179
(2) Le parole “o con colpa grave” di cui al presente comma sono state inserite dall’art. 18, comma 1, D.L. 18.10.2012, n. 179
(3) Il presente comma è stato inserito dall’art. 18, comma 1, D.L. 18.10.2012, n. 179 con decorrenza dal 20.10.2012
(4) La parola tra parentesi quadre contenuta nel presente comma è stata soppressa dall’art. 18, comma 1, D.L. 18.10.2012, n. 179
(5) Le parole “entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso,” di cui al presente comma sono state inserite dall’art. 18, comma 1, D.L. 18.10.2012, n. 179
(6) L’ultimo periodo del presente comma è stato aggiunto dall’art. 18, comma 1, D.L. 18.10.2012, n. 179 con decorrenza dal 20.10.2012

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