Art. 10 – Legge 27 gennaio 2012, n. 3

(Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento)

Procedimento

Art. 10 - legge 27 gennaio 2012, n. 3

(1)1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9, fissa immediatamente con decreto l’udienza, disponendo la comunicazione, almeno trenta giorni prima del termine di cui all’articolo 11, comma 1, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto [contenente l’avvertimento dei provvedimenti che egli può adottare ai sensi del comma 3 del presente articolo]. Tra il giorno del deposito della documentazione di cui all’articolo 9 e l’udienza non devono decorrere più di sessanta giorni.(2) 
2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice:
a) stabilisce idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto, oltre, nel caso in cui il proponente svolga attività d’impresa, la pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese;
b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l’affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura dell’organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti;
c) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.(2) 
3. All’udienza il giudice, accertata la presenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone la revoca del decreto di cui al comma 1 e ordina la cancellazione della trascrizione dello stesso, nonché la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta.(2) 
3-bis. A decorrere dalla data del provvedimento di cui al comma 2 e sino alla data di omologazione dell’accordo gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti senza l’autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.(2)
4. Durante il periodo previsto dal comma 2, lettera c), le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.(3)
5. Il decreto di cui al comma 1 deve intendersi equiparato all’atto di pignoramento.(2)
6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

Art. 10 - Legge 27 gennaio 2012, n. 3

(1)1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9, fissa immediatamente con decreto l’udienza, disponendo la comunicazione, almeno trenta giorni prima del termine di cui all’articolo 11, comma 1, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto [contenente l’avvertimento dei provvedimenti che egli può adottare ai sensi del comma 3 del presente articolo]. Tra il giorno del deposito della documentazione di cui all’articolo 9 e l’udienza non devono decorrere più di sessanta giorni.(2) 
2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice:
a) stabilisce idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto, oltre, nel caso in cui il proponente svolga attività d’impresa, la pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese;
b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l’affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura dell’organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti;
c) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.(2) 
3. All’udienza il giudice, accertata la presenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone la revoca del decreto di cui al comma 1 e ordina la cancellazione della trascrizione dello stesso, nonché la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta.(2) 
3-bis. A decorrere dalla data del provvedimento di cui al comma 2 e sino alla data di omologazione dell’accordo gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti senza l’autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.(2)
4. Durante il periodo previsto dal comma 2, lettera c), le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.(3)
5. Il decreto di cui al comma 1 deve intendersi equiparato all’atto di pignoramento.(2)
6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

Note

(1) La rubrica del capo, la sezione, il §, e la rubrica cui il presente articolo appartiene è stata così sostituita dall’art. 18, comma 1, D.L. 18.10.2012, n. 179
(2) Il presente comma è stato così modificato/aggiunto dall’art. 18, comma 1, D.L. 18.10.2012, n. 179
(3) Le parole: “dal comma 3” di cui al presente comma sono sostituite dalle seguenti: “dal comma 2, lettera c)”; dall’art. 18, comma 1, D.L. 18.10.2012, n. 179

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