Art. 23 – Legge sul Procedimento Amministrativo

(L. 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)

Ambito di applicazione del diritto di accesso

Art. 23 - legge sul procedimento amministrativo

(1)1. Il diritto di accesso di cui all’articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall’articolo 24.

Art. 23 - Legge sul Procedimento Amministrativo

(1)1. Il diritto di accesso di cui all’articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall’articolo 24.

Note

La rubrica del presente articolo è stata apposta dall’art. 21, L. 11.02.2005, n. 15, con decorrenza dal 08.03.2005.
(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 4, L. 03.08.1999, n. 265 (G.U. 06.08.1999 n. 183 S.O. n. 149/L) con decorrenza dal 21.08.1999.

Massime

La Soc. Poste Italiane è soggetta alla disciplina, di cui agli artt. 22 e segg. L. 7 agosto 1990 n. 241, con riferimento al pubblico servizio di cui è affidataria.

Il diritto di accesso è esercitabile dai dipendenti della Soc. Poste italiane, limitatamente alle prove selettive di accesso, alla progressione in carriera ed ai provvedimenti di autoorganizzazione degli uffici, incidenti in modo diretto sulla disciplina, di rilevanza pubblicistica, del rapporto di lavoro. Consiglio di Stato, Sez. Ad. Plen., sentenza n. 13 del 28 giugno 2016 (Cons. Stato n. 13/2016)

La sub concessione di aree all’interno dell’aeroporto, che costituisce un titolo legislativamente ammesso per attribuire la disponibilità e comunque l’utilizzo del sedime aeroportuale, svolta da una società con veste privatistica, è espressione di potere pubblicistico, mutuando la natura autoritativa della concessione che ne è il necessario antecedente. Ne conseguono la legittimità della richiesta di accesso e l’interesse delle richiedenti a conoscere il contenuto degli atti, comunque denominati, riguardanti la gestione delle aree aeroportuali, fruite da un soggetto che (oltre che a risultare un importante vettore aereo) è anche un operatore dell’handling e dunque, per tale segmento di attività, svolge lo stesso tipo di attività economica delle appellate in regime di libera concorrenza, nel medesimo ambito aeroportuale. Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 1835 del 28 marzo 2013 (Cons. Stato n. 1835/2013)

Le regole dettate in tema di trasparenza della p.a. e di diritto di accesso ai relativi atti si applicano a tutti i soggetti privati (in particolare concessionari di pubblici servizi o società ad azionariato pubblico), chiamati all’espletamento di compiti di interesse pubblico; pertanto la disciplina dettata dagli artt. 22 e 23 L. n. 241 del 1990, non preclusiva in via di principio dell’ostensibilità degli atti di natura privatistica della p.a., consente, ove si tratti di attività teleologicamente collegata, anche in via indiretta, alla gestione del servizio e alla cura dell’interesse pubblico, l’esercizio dell’actio ad exhibendum nei confronti di chi svolga un pubblico servizio, in base a una norma di legge o a un atto amministrativo, applicando regole di diritto privato.

Possono formare oggetto di accesso tutti gli atti di gestione del personale dipendente degli enti pubblici e degli altri soggetti previsti dall’art. 23 L. 7 agosto 1990 n. 241 in quanto, pur essendo atti di diritto privato a seguito della c.d. privatizzazione del rapporto di lavoro, le esigenze di buon andamento e di imparzialità dell’Amministrazione ex art. 97 cost. riguardano allo stesso modo l’attività volta all’emanazione dei provvedimenti e quella con cui sorgono o sono gestiti i rapporti giuridici disciplinati dal diritto comune. Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 1470 del 12 marzo 2010 (Cons. Stato n. 1470/2010)

L’attività amministrativa, cui gli art. 22 e 23 L. n. 241 del 1990 correlano il diritto d’accesso, ricomprende non solo quella di diritto amministrativo, ma anche quella di diritto privato posta in essere dai soggetti gestori di pubblici servizi che, pur non costituendo direttamente gestione del servizio stesso, sia collegata a quest’ultima da un nesso di strumentalità derivante anche, sul versante soggettivo, dall’intensa conformazione pubblicistica. Pertanto, i dipendenti di Poste italiane s.p.a., anche cessati dal rapporto, hanno diritto ad accedere ad alcuni atti relativi all’organizzazione interna della società, quali gli atti di un procedimento privatistico per la selezione dei dirigenti o i fogli firma delle presenze giornaliere, a nulla rilevando che l’attività di Poste si svolga in parte in regime di concorrenza, atteso che in tali casi l’attività di Poste italiane, relativa alla gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti, è da ritenersi strumentale al servizio gestito da Poste e incidente potenzialmente sulla qualità di un servizio, il cui rilievo pubblicistico va valutato tenendo conto non solo della dimensione oggettiva, ma anche di quella propriamente soggettiva di Poste italiane. Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 189 del 19 gennaio 2010 (Cons. Stato n. 189/2010)

Il diritto di accesso previsto dagli art. 22 e 23 L. n. 241 del 1990 la cui applicabilità riguarda non solo la pubblica amministrazione, in senso stretto, ma anche tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario correla tale diritto non soltanto per l’attività di diritto amministrativo, ma anche quella di diritto privato posta in essere dai soggetti gestori di pubblici servizi che, pur non costituendo direttamente gestione del servizio stesso, sia collegata a quest’ultima da un nesso di strumentalità. L’attività di Poste Italiane, relativa alla gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti, è stata già ritenuta strumentale al servizio gestito da Poste ed incidente potenzialmente sulla qualità di un servizio. Peraltro, in relazione al fatto che il dovere di consentire l’accesso non implica anche un dovere di elaborazione di dati, è possibile che nell’ipotesi in cui sia eccessivamente oneroso aggregare i dati, l’accesso può riguardare i dati richiesti disaggregati, mettendo a disposizione dell’interessata tutti i documenti necessari affinché l’opera di aggregazione sia compiuta a cura dell’interessato. Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 5987 del 2 ottobre 2009 (Cons. Stato n. 5987/2009)

Gli art. 22 comma 1 lett. c) e 23, L. n. 241 del 1990 tolgono ogni dubbio sulla legittimazione passiva all’accesso, oltre che dei soggetti pubblici, anche dei soggetti privati che abbiano in gestione l’attività di erogazione di servizi pubblici ed in generale di tutti i soggetti di diritto privato che svolgano attività di pubblico interesse. Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 5569 del 23 ottobre 2007 (Cons. Stato n. 5569/2007)

Le regole operanti in tema di trasparenza si applicano, oltre che alle pubbliche amministrazioni, anche ai soggetti privati chiamati all’espletamento di compiti di interesse pubblico (come concessionari di pubblici servizi e società ad azionariato pubblico) e ciò sulla base di una linea interpretativa, che ha ottenuto conferma legislativa con le modifiche apportate all’art. 23, cit. L. n. 241 del 1990 dalla L. 3 agosto 1999 n. 265 e, più ancora, con la recente L. n. 15 del 2005 che si è spinta fino ad iscrivere – agli effetti dell’assoggettamento alla disciplina sulla trasparenza – tra le pubbliche amministrazioni anche i soggetti che svolgono attività di pubblico interesse. Tuttavia, mentre l’istituto dell’accesso trova applicazione nei confronti di « ogni tipologia di attività della pubblica amministrazione », l’accesso ai documenti dei soggetti privati va riconosciuto solo in caso di svolgimento di attività di interesse pubblico e limitatamente agli atti funzionalmente inerenti alla gestione di interessi collettivi, per i quali sussiste l’esigenza di garantire il rispetto del principio di buon andamento, cui la trasparenza è funzionale. Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 1119 del 9 marzo 2007 (Cons. Stato n. 1119/2007)

La società per azioni derivata dalla trasformazione di un ente pubblico (nella specie, l’ente autonomo manifestazioni fieristiche di Cremona trasformato nella Cremona Fiere s.p.a.) è tenuta a rilasciare copia di atti emanati dall’ente pubblico da cui deriva, poiché l’obbligo pubblicistico di esibizione dell’atto non si pone come incompatibile con l’acquisizione della veste privatistica conseguita dalla nuova istituzione, nel caso in cui detta società, per gli interessi pubblici perseguiti, risulti sottoposta al regime pubblicistico dell’accesso. Consiglio di Stato, Sez. Ad. Plen., sentenza n. 5 del 5 settembre 2005 (Cons. Stato n. 5/2005)

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