(1) Il presente articolo è stato inserito dall’art. 14, L. 11.02.2005, n. 15, con decorrenza dal 08.03.2005.
In materia di contratti della P.A., ogni questione relativa al recesso esercitato nel corso del rapporto contrattuale riguarda l’esercizio di diritti potestativi iscrivibili nell’autotutela di diritto privato, con conseguente radicamento della giurisdizione del giudice ordinario; tale principio è estensibile anche al recesso di cui all’art. 1, comma 13, del d.l. n. 135 del 2012, in quanto tale norma, nel consentire, a determinate condizioni, alle Amministrazioni che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura e servizi di “recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all’appaltatore, con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite”, non attribuisce al soggetto pubblico il potere di “intervenire ab extra sul rapporto stesso in forma e modalità autoritative”, ma riconosce una facoltà di matrice privatistica riconducibile al paradigma di cui agli artt. 1373 c.c. e 21 sexies della legge n. 241/1990. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 2562 del 22 maggio 2015 (Cons. Stato n. 2562/2015)
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