Art. 16 – Legge sul Procedimento Amministrativo

(L. 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)

Attività consultiva

Art. 16 - legge sul procedimento amministrativo

1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso, che comunque non può superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta.(2)
2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l’amministrazione richiedente procede indipendentemente dall’espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma.(3)
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.(1)
4. Nel caso in cui l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.(1)
5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici.(4)
6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l’adozione dei pareri loro richiesti.
6-bis. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 127 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.(4)

Art. 16 - Legge sul Procedimento Amministrativo

1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso, che comunque non può superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta.(2)
2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l’amministrazione richiedente procede indipendentemente dall’espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma.(3)
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.(1)
4. Nel caso in cui l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.(1)
5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici.(4)
6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l’adozione dei pareri loro richiesti.
6-bis. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 127 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.(4)

Note

La rubrica del presente articolo è stata apposta dall’art. 21, L. 11.02.2005, n. 15, con decorrenza dal 08.03.2005.

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 17, L. 15.05.1997, n. 127.
(2) Il presente comma è stato, da ultimo modificato dall’art. 8, L. 18.06.2009, n. 69 con decorrenza dal 04.07.2009.
(3) Il presente comma, è stato da ultimo così modificato dall’art. 12, comma 1, lett. f), D.L. 16.07.2020, n. 76 con decorrenza dal 17.07.2020
(4) Il presente comma è stato così sostituito/aggiunto dall’art. 8, L. 18.06.2009, n. 69 con decorrenza dal 04.07.2009.

Massime

In tema di omologazione delle barriere stradali di sicurezza, l’art. 5 D.M. 18 febbraio 1992 n. 223 non prevede una previa valutazione tecnica del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ma un “parere” tecnico, come tale rientrante nel campo di applicazione dell’art. 16 (e non dell’art. 17) L. 7 agosto 1990 n. 241, tenendo presente che il parere de quo non è diretto ad accertare, come al contrario normalmente accade per le valutazioni tecniche, la sussistenza di uno specifico presupposto di fatto la cui verifica è necessaria per il rilascio del provvedimento, ma contiene un giudizio complessivo sulla scelta tecnica da compiere; pertanto, deve escludersi che l’inerzia dell’organo chiamato a renderlo possa sospendere il termine per la conclusione del procedimento di omologazione. Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 3178 del 29 maggio 2012 (Cons. Stato n. 3178/2012)

In tema di corresponsione dell’equo indennizzo, l’art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 349 del 1994, nel prevedere che l’amministrazione deve adottare il provvedimento finale (di accoglimento o rigetto dell’istanza di concessione) entro il termine massimo di diciannove mesi, comporta che, ove il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie (Cppo) non abbia espresso il proprio parere, l’Amministrazione è tenuta a provvedere ugualmente, dovendosi escludere – in linea con il principio generale dettato dall’art. 16, comma 2, della legge n. 241 del 1991 – che l’inerzia dell’organo deputato ad esprimere il parere possa risolversi in danno del cittadino. Né può ritenersi che l’omissione del citato parere costituisca ostacolo alla promuovibilità dell’azione giudiziale di accertamento della causa di servizio e di liquidazione dell’equo indennizzo, la quale ha ad oggetto la verifica delle condizioni per la sussistenza del diritto e non la regolarità del procedimento. Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 4658 del 26 febbraio 2009 (Cass. civ. n. 4658/2009)

È stato ritenuta legittima la procedura di decentramento, ai sensi dell’art. 5 legge n. 362/1991, laddove l’amministrazione richiedente, pervenuto tardivamente il parere dell’Ordine dei farmacisti della Provincia, ha proceduto indipendentemente dall’acquisizione del parere. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 1386 del 15 marzo 2006 (Cons. Stato n. 1386/2006)

La tardiva emanazione dei pareri degli organi consultivi (nel procedimento di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche) è irrilevante alla stregua delle disposizioni di cui all’art. 16 L. n. 241 del 1990, mentre la relativa richiesta, pur se attuata da un organo diverso da quello competente, è idonea ad investire efficacemente gli organi interpellati dalla funzione di loro competenza, trattandosi di un procedimento che, pur svolgendosi con l’intervento di diverse autorità pubbliche, ha carattere unitario e la normativa che lo regola deve essere interpretata alla stregua dei principi di economicità e di semplificazione enunciata in via generale della L. n. 241 del 1990. Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 7536 del 22 dicembre 2005 (Cons. Stato n. 7536/2005)

Una volta avviato un procedimento amministrativo nel quale sia richiesta l’acquisizione di un parere, obbligatorio ma non vincolante, illegittimamente l’amministrazione non provvede qualora, nelle more, l’organo deputato al rilascio del parere sia venuto meno, ciò non tanto per la possibilità di prescindere dal parere stesso, in quanto non vincolante, quanto per la violazione dell’obbligo della conclusione del procedimento stesso. Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 4751 del 14 dicembre 2005 (Cons. Stato n. 4751/2005)

L’art. 16 L. 7 agosto 1990 n. 241 (come modificato dall’art. 17 L. 15 maggio 1997 n. 127), per il quale, in caso di decorrenza del termine di quarantacinque giorni dalla richiesta senza che sia stato comunicato il parere o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell’amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere obbligatorio (con la sola eccezione, prevista dal comma 3, dei pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini), si applica anche ai pareri vincolanti, i quali restano atti consultivi e non di amministrazione attiva. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 13749 del 27 giugno 2005 (Cass. civ. n. 13749/2005)

L’art. 16 L. 241/1990, richiamato dall’art. 7 comma 3 reg. Consob n. 12697 del 2000, per la determinazione dei termini massimi di sospensione del procedimento nella fase di attesa dei pareri facoltativi richiesti all’Avvocatura dello Stato, trova applicazione anche per i pareri obbligatori. Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 7527 del 10 novembre 2004 (Cons. Stato n. 7527/2004)

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