Art. 5 quater – Legge Pinto (l. 89/2001)

(L. 24 marzo 2001, n. 89 - Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile)

Sanzioni processuali

(1)1. Con il decreto di cui all’articolo 3, comma 4, ovvero con il provvedimento che definisce il giudizio di opposizione, il giudice, quando la domanda per equa riparazione è dichiarata inammissibile ovvero manifestamente infondata, può condannare il ricorrente al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma di denaro non inferiore ad euro 1.000 e non superiore ad euro 10.000.

(1)1. Con il decreto di cui all’articolo 3, comma 4, ovvero con il provvedimento che definisce il giudizio di opposizione, il giudice, quando la domanda per equa riparazione è dichiarata inammissibile ovvero manifestamente infondata, può condannare il ricorrente al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma di denaro non inferiore ad euro 1.000 e non superiore ad euro 10.000.

Note

(1) Il presente articolo è stato inserito dall’art. 55 D.L. 22.06.2012, n. 83 con decorrenza dal 26.06.2012.

Massime

Se il ricorso di equa riparazione per durata irragionevole del processo è accolto solo in parte e il ricorrente propone opposizione al collegio, questo, ove rigetti l’opposizione, non può condannare l’opponente al pagamento della sanzione di cui all’art. 5-quater della legge 24 marzo 2001, n. 89, atteso che tale sanzione può essere applicata solo quando la domanda di equa riparazione è dichiarata inammissibile o manifestamente infondata. Cassazione civile, Sez. VI-II, ordinanza n. 1832 del 28 gennaio 2021 (Cass. civ. n. 1832/2021)

Passivamente legittimato rispetto alle azioni esecutive volte a recupero di crediti derivanti dalla liquidazione dell’indennizzo per irragionevole durata del processo è il Ministero della Giustizia, ex art. 5 quater, comma 2 bis, della l. n. 89 del 2001, introdotto dall’art. 55, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. in l. n. 134 del 2012, di interpretazione autentica dell’art. 1, comma 1225, della l. n. 296 del 2006, che tale legittimazione aveva invece conferito al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Sicché, trattandosi di norma avente efficacia retroattiva ed applicabile, pertanto, alle azioni in corso, qualora, sulla base della previgente disciplina, sia stata intrapresa una procedura esecutiva nei confronti di questo Ministero, ed essa sia pendente al momento dell’entrata in vigore del cit. art. 5 quater, l’istanza di intervento in essa proposta va rigettata, se fondata su titolo ottenuto nei confronti del Ministero della Giustizia. Cassazione civile, Sez. V-II, sentenza n. 25068 del 17 maggio 2017 (Cass. civ. n. 25068/2017)

 

Istituti giuridici

Novità giuridiche