Art. 4 – Legge Pinto (l. 89/2001)

(L. 24 marzo 2001, n. 89 - Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile)

Termine di proponibilità

(1)1. La domanda di riparazione può essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva.

(1)1. La domanda di riparazione può essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva.

Note

(1) Il presente articolo è stato sostituito dall’art. 55, D.L. 22.06.2012, n. 83, così come modificato dall’allegato alla legge di conversione, L. 07.08.2012, n. 134, con decorrenza dal 12.08.2012.

Massime

In tema di ragionevole durata del processo, l’art. 4 della l. n. 89 del 2001, nello stabilire che la domanda di equa riparazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi del “momento in cui la decisione è divenuta definitiva”, fa specifico riferimento alla decisione che conclude il procedimento e, cioè, a quella finale che, come tale, è in linea di principio immutabile non appena viene ad esistenza, non essendo ulteriormente impugnabile, salvo che in alcune ipotesi tassativamente previste. Ne consegue che, con riguardo alla domanda di equa riparazione per la eccessiva durata di un procedimento penale, il predetto termine decorre dalla data della lettura pubblica del dispositivo della pronuncia della Cassazione e non già da quella del deposito della relativa motivazione, divenendo la decisione di merito irrevocabile da quella data, come stabilisce l’art. 648-bis c.p.p. Cassazione civile, Sez. VI-II, ordinanza n. 28374 del 11 dicembre 2020 (Cass. civ. n. 28374/2020)

In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, l’art. 4 della l. n. 89 del 2001 configura la sola definitività della decisione come “dies a quo”, ai fini della decorrenza del termine di decadenza per la proponibilità della domanda, mentre il diritto dell’erede di agire in tale qualità, dopo la morte del dante causa, si prospetta come mera possibilità di esercitare quel diritto, senza, quindi, che si possa ricollegare alla morte della parte alcun effetto giuridico incidente sul termine di proponibilità della domanda. Cassazione civile, Sez. VI-II, ordinanza n. 33207 del 16 dicembre 2019 (Cass. civ. n. 33207/2019)

In tema di equa riparazione, nel caso di estinzione del giudizio presupposto per mancata tempestiva riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza, il termine di proponibilità della domanda ex art. 4 della l. n. 89 del 2001 decorre dalla scadenza del termine trimestrale per la riassunzione del giudizio dinnanzi al giudice territorialmente competente e non già dalla data dell’inoppugnabilità dell’ordinanza di estinzione emessa ex art. 308 c.p.c., giacché detta pronuncia ha natura dichiarativa, riconoscendo, quindi, un effetto che si è prodotto già alla scadenza del termine fissato per il compimento dell’atto. Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 20872 del 2 agosto 2019 (Cass. civ. n. 20872/2019)

In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la regola prevista dall’art. 4 della l. n. 89 del 2001 secondo cui, ai fini della decorrenza del termine per la presentazione della domanda, deve aversi riguardo al provvedimento conclusivo del giudizio presupposto, deve essere interpretata in relazione alla specificità dei singoli procedimenti, sicché nel caso di riunione di procedimenti o di litisconsorzio facoltativo nel giudizio presupposto, stante l’autonomia dei giudizi, non osta alla decorrenza del termine e, quindi, alla proposizione della domanda, l’impugnazione per cassazione della decisione di appello ad opera di parti diverse e non soccombenti rispetto al richiedente l’indennizzo, in quanto, nei confronti di quest’ultimo, il giudizio deve ritenersi definito con sentenza irrevocabile. Cassazione civile, Sez. VI-II, sentenza n. 24412 del 17 ottobre 2017 (Cass. civ. n. 24412/2017)

In tema di irragionevole durata del processo, l’intervenuta decadenza dalla possibilità di proporre l’azione indennitaria, per mancato rispetto del termine semestrale ex art. 4, della l. n. 89 del 2001, è rilevabile d’ufficio, anche in sede di legittimità, costituendo la definizione del processo presupposto entro detto termine una componente indefettibile del giudizio di equa riparazione, sia in negativo, quale causa preclusiva di una pronunzia sul merito della pretesa, sia in positivo, quale condizione di proponibilità della domanda, il cui rispetto va dimostrato dalla parte interessata a trarne beneficio. Cassazione civile, Sez. VI, sentenza n. 21777 del 27 ottobre 2016 (Cass. civ. n. 21777/2016)

Istituti giuridici

Novità giuridiche