Art. 3 – Legge Pinto (l. 89/2001)

(L. 24 marzo 2001, n. 89 - Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile)

Procedimento

(1)1. La domanda di equa riparazione si propone con ricorso al presidente della corte d’appello del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo presupposto. Si applica l’articolo 125 del codice di procedura civile. (2)
2. Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri casi è proposto nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze.
3. Unitamente al ricorso deve essere depositata copia autentica dei seguenti atti:
a) l’atto di citazione, il ricorso, le comparse e le memorie relativi al procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata;
b) i verbali di causa e i provvedimenti del giudice;
c) il provvedimento che ha definito il giudizio, ove questo si sia concluso con sentenza od ordinanza irrevocabili.
4. Il presidente della corte d’appello, o un magistrato della corte a tal fine designato, provvede sulla domanda di equa riparazione con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso. Non può essere designato il giudice del processo presupposto. Si applicano i primi due commi dell’articolo 640 del codice di procedura civile. (2)
5. Se accoglie il ricorso, il giudice ingiunge all’amministrazione contro cui è stata proposta la domanda di pagare senza dilazione la somma liquidata a titolo di equa riparazione, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione. Nel decreto il giudice liquida le spese del procedimento e ne ingiunge il pagamento.
6. Se il ricorso è in tutto o in parte respinto la domanda non può essere riproposta, ma la parte può fare opposizione a norma dell’articolo 5 -ter.
7. L’erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei limiti delle risorse disponibili nel relativo capitolo, fatto salvo il ricorso al conto sospeso.

(1)1. La domanda di equa riparazione si propone con ricorso al presidente della corte d’appello del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo presupposto. Si applica l’articolo 125 del codice di procedura civile. (2)
2. Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri casi è proposto nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze.
3. Unitamente al ricorso deve essere depositata copia autentica dei seguenti atti:
a) l’atto di citazione, il ricorso, le comparse e le memorie relativi al procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata;
b) i verbali di causa e i provvedimenti del giudice;
c) il provvedimento che ha definito il giudizio, ove questo si sia concluso con sentenza od ordinanza irrevocabili.
4. Il presidente della corte d’appello, o un magistrato della corte a tal fine designato, provvede sulla domanda di equa riparazione con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso. Non può essere designato il giudice del processo presupposto. Si applicano i primi due commi dell’articolo 640 del codice di procedura civile. (2)
5. Se accoglie il ricorso, il giudice ingiunge all’amministrazione contro cui è stata proposta la domanda di pagare senza dilazione la somma liquidata a titolo di equa riparazione, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione. Nel decreto il giudice liquida le spese del procedimento e ne ingiunge il pagamento.
6. Se il ricorso è in tutto o in parte respinto la domanda non può essere riproposta, ma la parte può fare opposizione a norma dell’articolo 5 -ter.
7. L’erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei limiti delle risorse disponibili nel relativo capitolo, fatto salvo il ricorso al conto sospeso.

Note

(1) Il presente articolo è stato, da ultimo, sostituito dall’art. 55 D.L. 22.06.2012, n. 83 con decorrenza dal 26.06.2012.
(2) Il presente comma è stato così sostituito/modificato dall’art. 1, comma 777, L. 28.12.2015, n. 208 con decorrenza dal 01.01.2016.

Massime

Il procedimento camerale di equa riparazione del pregiudizio derivante dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo di cui alla l. n. 89 del 2001 ha natura contenziosa e, pertanto, ai fini della liquidazione dei compensi spettanti agli avvocati va applicata la tabella 12 allegata al d.m. n. 55 del 2014 Cassazione civile, Sez. VI-II, ordinanza n. 15493 del 21 luglio 2020 (Cass. civ. n. 15493/2020)

In tema di procedimento per l’equa riparazione, l’art. 3, comma 3, della l. n. 89 del 2001 non introduce requisiti di carattere formale della domanda incidenti sulla procedibilità o ammissibilità della stessa, ma specifica il contenuto dell’onere probatorio gravante sul ricorrente nella fase monitoria del giudizio, il cui mancato adempimento non determina il rigetto della domanda, dovendo il giudice, ai sensi dell’art. 640 c.p.c. richiamato dall’art. 3 cit., invitare la parte a rimediare all’insufficienza della prova. Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 24181 del 27 settembre 2019 (Cass. civ. n. 24181/2019)

Ai fini dell’individuazione del giudice competente sulla domanda di equa riparazione, ex art. 3 della l. n. 89 del 2001, come modificato dall’art. 1, comma 777, della l. n. 208 del 2015, deve aversi riguardo al distretto della corte d’appello in cui ha sede il giudice avanti al quale si è svolto il giudizio presupposto e che lo ha definito nel merito, anche, eventualmente, a seguito di riassunzione per intervenuta dichiarazione di incompetenza del giudice originariamente adito, e non, come in precedenza, il giudice dinanzi al quale il giudizio è stato introdotto. Cassazione civile, Sez. VI-II, ordinanza n. 9721 del 5 aprile 2019 (Cass. civ. n. 9721/2019)

In tema di equa riparazione, il termine di quattro mesi, previsto dall’art. 3, comma 6, della l. n. 89 del 2001, nel testo “ratione temporis” vigente, per la conclusione del procedimento di liquidazione dell’indennizzo, ha carattere ordinatorio, essendo solo indicativo e non vincolante per il giudice, sicché la violazione dello stesso non determina automaticamente il superamento della soglia di ragionevolezza della durata del processo, ben potendo derivare dalle esigenze organizzative dell’ufficio procedente, con la conseguenza che diviene necessaria un’indagine specifica del giudice adito in ordine al limite temporale di ragionevolezza. Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 8032 del 21 marzo 2019 (Cass. civ. n. 8032/2019)

In tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, il ricorrente, dopo che la sua domanda è stata respinta con decreto ex art. 3, comma 6, della l. n. 89 del 2001, può produrre gli atti e i documenti mancanti nella successiva fase di opposizione di cui all’art. 5 ter della stessa legge che, per la sua natura pienamente devolutiva, non subordina l’esercizio di tale facoltà alla previa concessione, ora per allora, del termine in precedenza non assegnato ai sensi dell’art. 640, comma 1, c.p.c. Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 22704 del 28 settembre 2017 (Cass. civ. n. 22704032/2017)

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