Art. 4 bis – Legge sulle Locazioni Abitative

(Legge 9 dicembre 1998, n. 431 - Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo)

Tipi di contratto

Art. 4 bis - legge sulle locazioni abitative

(1)1. La convenzione nazionale di cui all’articolo 4, comma 1, approva i tipi di contratto per la stipula dei contratti agevolati di cui all’articolo 2, comma 3, nonchè dei contratti di locazione di natura transitoria di cui all’articolo 5, comma 1, e dei contratti di locazione per studenti universitari di cui all’articolo 5, commi 2 e 3.
2. I tipi di contratto possono indicare scelte alternative, da definire negli accordi locali, in relazione a specifici aspetti contrattuali, con particolare riferimento ai criteri per la misurazione delle superfici degli immobili.
3. In caso di mancanza di accordo delle parti, i tipi di contratto sono definiti con il decreto di cui all’articolo 4, comma 2.

Art. 4 bis - Legge sulle Locazioni Abitative

(1)1. La convenzione nazionale di cui all’articolo 4, comma 1, approva i tipi di contratto per la stipula dei contratti agevolati di cui all’articolo 2, comma 3, nonchè dei contratti di locazione di natura transitoria di cui all’articolo 5, comma 1, e dei contratti di locazione per studenti universitari di cui all’articolo 5, commi 2 e 3.
2. I tipi di contratto possono indicare scelte alternative, da definire negli accordi locali, in relazione a specifici aspetti contrattuali, con particolare riferimento ai criteri per la misurazione delle superfici degli immobili.
3. In caso di mancanza di accordo delle parti, i tipi di contratto sono definiti con il decreto di cui all’articolo 4, comma 2.

Note

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall’art. 1, L. 08.01.2002, n. 2, con decorrenza dal 29.01.2002.

Massime

In tema di locazione immobiliare, deve qualificarsi contratto agevolato, previsto dall’art. 2, comma 3, della l. n. 431 del 1998, quello ad uso abitativo non transitorio che rispetti, non solo quanto a canone e durata, ma anche in riferimento ad ogni altra condizione contrattuale, il tipo di cui all’art. 4-bis della medesima legge e l’accordo contrattuale definito in sede locale dalle organizzazioni maggiormente rappresentative, tale qualificazione (ed i conseguenti benefici fiscali) venendo meno – con conseguente applicazione della disciplina ordinaria – se le parti, pur nel rispetto della durata legale e del canone determinato dagli accordi in sede locale, apportino alle altre condizioni modifiche idonee ad alterare l’assetto dei reciproci interessi, precostituito nel modello concordato, ferme, peraltro, restando le clausole così pattuite. Cassazione Civile, Sez. III, sentenza n. 27022 del 27 dicembre 2016 (Cass. civ. n. 27022/2016)

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