Art. 96 – Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942 n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa)

Formazione ed esecutività dello stato passivo

Articolo 96 - legge fallimentare

(1) I. Il giudice delegato, con decreto succintamente motivato, accoglie in tutto o in parte ovvero respinge o dichiara inammissibile la domanda proposta ai sensi dell’articolo 93. La dichiarazione di inammissibilità della domanda non ne preclude la successiva riproposizione.(2)
II. [Con il provvedimento di accoglimento della domanda, il giudice delegato indica anche il grado dell’eventuale diritto di prelazione.] (3)
III. Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, sono ammessi al passivo con riserva:
1) i crediti condizionati e quelli indicati nell’ultimo comma dell’articolo 55;
2) i crediti per i quali la mancata produzione del titolo dipende da fatto non riferibile al creditore, salvo che la produzione avvenga nel termine assegnato dal giudice;
3) i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunziata prima della dichiarazione di fallimento. Il curatore può proporre o proseguire il giudizio di impugnazione.
IV. Se le operazioni non possono esaurirsi in una sola udienza il giudice ne rinvia la prosecuzione a non più di otto giorni, senza altro avviso per gli intervenuti e per gli assenti.
V. Terminato l’esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria.
VI. Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all’esito dei giudizi di cui all’articolo 99, producono effetti soltanto ai fini del concorso.

Articolo 96 - Legge fallimentare

(1) I. Il giudice delegato, con decreto succintamente motivato, accoglie in tutto o in parte ovvero respinge o dichiara inammissibile la domanda proposta ai sensi dell’articolo 93. La dichiarazione di inammissibilità della domanda non ne preclude la successiva riproposizione.(2)
II. [Con il provvedimento di accoglimento della domanda, il giudice delegato indica anche il grado dell’eventuale diritto di prelazione.] (3)
III. Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, sono ammessi al passivo con riserva:
1) i crediti condizionati e quelli indicati nell’ultimo comma dell’articolo 55;
2) i crediti per i quali la mancata produzione del titolo dipende da fatto non riferibile al creditore, salvo che la produzione avvenga nel termine assegnato dal giudice;
3) i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunziata prima della dichiarazione di fallimento. Il curatore può proporre o proseguire il giudizio di impugnazione.
IV. Se le operazioni non possono esaurirsi in una sola udienza il giudice ne rinvia la prosecuzione a non più di otto giorni, senza altro avviso per gli intervenuti e per gli assenti.
V. Terminato l’esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria.
VI. Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all’esito dei giudizi di cui all’articolo 99, producono effetti soltanto ai fini del concorso.

Note

(1) Articolo sostituito dall’art. 81 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(2) Comma modificato dall’art. 6 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, con effetto dal 1 gennaio 2008.
(3) Comma abrogato dall’art. 6 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, con effetto dal 1 gennaio 2008.
Le modifiche (2) e (3) si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente.

Massime

Nel caso in cui la dichiarazione di fallimento del debitore sopravvenga nelle more dell’opposizione da lui proposta contro il decreto ingiuntivo, il curatore non è tenuto a riassumere il giudizio, poiché il provvedimento monitorio, quand’anche provvisoriamente esecutivo, non è equiparabile ad una sentenza non ancora passata in giudicato, che viene emessa nel contraddittorio delle parti, ed è, come tale, totalmente privo di efficacia nei confronti del fallimento,al pari dell’ipoteca giudiziaria iscritta a ragione della sua provvisoria esecutività. Cassazione civile, Sez. VI-I, ordinanza n. 23474 del 27 ottobre 2020 (Cass. civ. n. 23474/2020)

In materia di fallimento, e pertanto anche di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, i crediti previdenziali, seppur iscritti a ruolo e portati da cartelle esattoriali, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario e, come desumibile dall’art. 31 del d.lgs. n. 46 del 1999, non è possibile servirsi per gli stessi della disciplina di ammissione al passivo con riserva di cui agli artt. 88 e 90, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, utilizzabile solo per i crediti tributari, dovendo seguirsi per i crediti previdenziali le ordinarie regole di ammissione al passivo, ivi comprese, ricorrendone i presupposti, le distinte ipotesi di ammissione con riserva di cui all’art. 96 l.fall., anche qualora, in relazione a tali crediti, risulti pendente un giudizio promosso innanzi al giudice del lavoro. Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 29195 del 13 novembre 2018 (Cass. civ. n. 29195/2018)

In tema di ammissione al passivo fallimentare con riserva, l’articolo 96, comma 2, n. 3 l.fall. deve essere interpretato estensivamente, in modo da ricomprendere anche i crediti oggetto di accertamento negativo da parte di una sentenza non passata in giudicato e pronunciata prima della dichiarazione di fallimento. Cassazione civile, Sez. VI-I, ordinanza n. 11362 del 10 maggio 2018 (Cass. civ. n. 11362/2018)

L’art. 96, comma 3, n. 3, l.fall., nel disciplinare l’ambito applicativo dell’ammissione con riserva, opera un esclusivo riferimento ai crediti accertati con sentenza, anteriore al fallimento, non passata in giudicato, fattispecie alla quale non è assimilabile la sentenza passata in giudicato ma oggetto di un giudizio di revocazione, potendosi in tal caso porre rimedio, in ipotesi di caducazione della sentenza, mediante lo strumento della revocazione del credito ammesso, di cui all’art. 98, comma 4, l.fall., onde ottenere la corrispondente modifica dello stato passivo. Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 6258 del 14 marzo 2018 (Cass. civ. n. 6258/2018)

Nel giudizio di verificazione del passivo è pienamente efficace la regola del giudicato endofallimentare ex art. 96 l.fall., sicché, ove il creditore, ammesso al passivo in collocazione chirografaria, abbia opposto il decreto di esecutività per il mancato riconoscimento del privilegio richiesto senza che, nel conseguente giudizio di opposizione, il curatore si sia costituito ed abbia contestato l’ammissibilità stessa del credito, il giudice dell’opposizione non può, “ex officio”, prendere nuovamente in considerazione la questione relativa all’ammissione del credito ed escluderlo dallo stato passivo in base ad una rivalutazione dei fatti già oggetto di quel provvedimento, essendo l’ammissione coperta dal predetto giudicato. Cassazione civile, Sez. VI-I, ordinanza n. 6524 del 14 marzo 2017 (Cass. civ. n. 6524/2017)

La sentenza con cui, in primo grado, venga accertato (integralmente o parzialmente) ovvero rigettato un credito nei confronti di un imprenditore dichiarato insolvente e posto, successivamente alla pubblicazione della stessa, in amministrazione straordinaria, è opponibile alla procedura concorsuale, cosicché il commissario o, in caso di rigetto, il creditore che vuole ottenerne la riforma è tenuto ad appellarla nelle forme ordinarie, secondo la previsione dell’art. 96, comma 2, n. 3, legge fall. (nel testo novellato dal d.l.vo n. 5 del 2006 e dal d.l.vo n. 169 del 2007), applicabile all’amministrazione straordinaria in ragione del richiamo di cui all’art. 53 del d.l.vo n. 270 del 1999. Cassazione civile, Sez. VI-I, ordinanza n. 15796 del 27 luglio 2015 (Cass. civ. n. 15796/2015)

Il promittente acquirente, che abbia proposto azione ex art. 2932 c.c., regolarmente trascritta, davanti al giudice ordinario, non può, a seguito del fallimento del promittente venditore, proporre altra domanda di rivendica condizionata all’esito negativo del giudizio proseguito in via ordinaria nei confronti della curatela, atteso che l’ammissione con riserva ex art. 96 legge fall. riguarda i diritti condizionati e non anche le azioni, non potendo la domanda principale essere subordinata all’esito di una identica domanda proposta in altra sede. Ne consegue, da un lato, l’invalidità della riserva apposta alla domanda di rivendica e, dall’altro, l’improponibilità della domanda medesima, in quanto il contratto preliminare non trasferisce la proprietà del bene, ma obbliga soltanto a trasferirla, sicché il promissario acquirente non può vantare alcun diritto reale che lo legittimi ad una domanda ex art. 103 legge fall.. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 7297 del 10 aprile 2015 (Cass. civ. n. 7297/2015)

In sede di formazione dello stato passivo il curatore deve considerarsi terzo rispetto al rapporto giuridico posto a base della pretesa creditoria fatta valere con l’istanza di ammissione, conseguendone l’applicabilità della disposizione contenuta nell’art. 2704 c.c. e la necessità della certezza della data nelle scritture allegate come prova del credito. Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 4213 del 20 febbraio 2013 (Cass. civ. n. 4213/2013)

La norma dell’art. 95, terzo comma, legge fall. – nel testo applicabile “ratione temporis”, anteriore alla sostituzione disposta dall’art. 80 del d.l.vo 9 gennaio 2006, n. 5 – va interpretata estensivamente e trova applicazione, pertanto, anche nel caso in cui il fallimento sopravvenga alla sentenza di rigetto, anche solo parziale, della domanda proposta da un creditore, il quale deve, quindi, impugnarla, onde evitarne il passaggio in giudicato; tale interpretazione estensiva è coerente con il principio di durata ragionevole del processo, ex art. 111 Cost., e trova conforto nella più recente formulazione dell’art. 96, comma 2, n. 3, legge fall.. Ne consegue, che ove a seguito dell’impugnazione della sentenza di rigetto (anche parziale) della domanda da parte del creditore, il giudizio, interrottosi per la dichiarazione di fallimento del debitore, sia perseguito dal curatore o nei confronti dello stesso, la sentenza di accertamento del credito eventualmente emessa in riforma di quella di primo grado spiega efficacia nei confronti del fallimento, allo stesso modo di quella di rigetto dell’impugnazione proposta o proseguita dal curatore, in caso di accoglimento della domanda in primo grado; né a tale efficacia osta la circostanza che la predetta sentenza sia intervenuta solo successivamente alla pronuncia sull’opposizione allo stato passivo impugnata e sia stata, quindi, prodotta per la prima volta nel giudizio di cassazione, essendo la sua esistenza, pari di quella del giudicato interno, rilevabile anche d’ufficio in tale fase. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 26041 del 23 dicembre 2010 (Cass. civ. n. 26041/2010)

Nel sistema della legge fallimentare il procedimento di verificazione dello stato passivo ha natura giurisdizionale e decisoria ed è strutturato sullo schema del processo di cognizione, sia pure con gli adattamenti imposti dal carattere sommario della cognizione e dalla attribuzione al giudice delegato di poteri inquisitori, e di detto procedimento l’eventuale giudizio di opposizione costituisce lo sviluppo in sede contenziosa; pertanto, al fine di stabilire l’applicabilità al giudizio di opposizione allo stato passivo del principio stabilito dall’art. 14, legge n. 218 del 1995, secondo il quale spetta al giudice accertare il contenuto delle norme straniere applicabili alla fattispecie sottoposta al suo esame, avvalendosi, eventualmente di informazioni acquisite attraverso il Ministero della giustizia, concernente, ex art. 72 di detta legge, i soli giudizi iniziati successivamente all’entrata in vigore della stessa legge, occorre fare riferimento alla data in cui è stata proposta la domanda di insinuazione al passivo, non a quella della opposizione allo stato passivo. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 18935 del 11 dicembre 2003 (Cass. civ. n. 18935/2003)

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