Nell’ipotesi di dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore ingiunto poi fallito, la domanda è contrassegnata da improcedibilità rilevabile d’ufficio, senza che vada integrato il contraddittorio nei confronti della curatela fallimetare, in quanto il creditore opposto è tenuto a far accertare il proprio credito nell’ambito della verifica del passivo ai sensi degli artt. 92 e s. l.fall., in concorso con gli altri creditori. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la pronuncia con la quale erano stati condannati al pagamento di somme i soli fideiussori dell’impresa debitrice poi fallita, escludendo che dovesse integrarsi il contraddittorio nei confronti della procedura concorsuale). Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 6196 del 5 marzo 2020 (Cass. Civ. 6196/2020)
Ai fini della riscossione dei crediti previdenziali, le pretese iscritte a ruolo dalle società concessionarie per la riscossione sono sottoposte, in caso di fallimento del debitore, al rito dell’accertamento del passivo ex artt. 92 e ss. l.fall., nel cui ambito la relativa domanda di ammissione è proponibile in base al mero estratto di ruolo (da integrare con la produzione dei documenti giustificativi, in ipotesi di contestazione da parte del curatore), senza che sia richiesta la previa notifica della cartella di pagamento. All’estratto di ruolo può ritenersi equivalente l’avviso di addebito emesso dall’INPS avendo lo stesso efficacia di titolo esecutivo. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 24589 del 2 ottobre 2019 (Cass. Civ. 24589/2019)
Nel giudizio civile, la dichiarazione di fallimento della parte costituita determina l’automatica interruzione del processo, ex art. 43 l. fall., senza che sia necessaria la dichiarazione dell’evento, e il termine per la riassunzione decorre dalla conoscenza legale della sentenza dichiarativa di fallimento, la quale deve essere acquisita (per il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell’evento interruttivo, munita di fede privilegiata o corredata da altro atto avente tale fede) nell’ambito dello specifico giudizio sul quale l’evento medesimo è destinato ad operare; pertanto, la comunicazione effettuata dal curatore si sensi dell’art. 92 l. fall., costituisce strumento idoneo, ai fini della decorrenza del predetto termine, solo a condizione che sia indirizzata al difensore della parte processuale, contenga esplicito riferimento alla lite pendente ed interrotta e sia corredata da copia autentica della sentenza di fallimento (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato l’estinzione del processo interrotto per tardività della riassunzione, sul rilievo che la comunicazione del curatore, non avendo i predetti requisiti, integrasse una mera dichiarazione di scienza privata, non idonea a far decorrere il relativo termine). Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 31010 del 30 novembre 2018 (Cass. Civ. 31010/2018)
In tema di ammissione dei crediti al passivo fallimentare, ai fini dell’ammissibilità della domanda cd. supertardiva, l’ultimo comma dell’art. 101 l.fall. richiede la prova della non imputabilità del ritardo al creditore, circostanza che non può ritenersi integrata dalla mera irregolarità della comunicazione a lui effettuata dal curatore ai sensi dell’art. 92 l.fall. (nella specie trasmessa alla direzione generale anziché alla sede legale della società creditrice), quando l’atto sia comunque pervenuto nella sfera di conoscenza del destinatario. Cassazione civile, Sez. VI-I, ordinanza n. 17146 del 13 luglio 2017 (Cass. Civ. 17146/2017)
Il creditore che abbia ricevuto l’avviso ex art. 92 l.fall. oltre il termine annuale di cui al successivo art. 101, comma 1, può chiedere di insinuarsi al passivo ai sensi dell’ultimo comma della medesima disposizione, ma deve farlo nel tempo necessario a prendere contezza del fallimento ed a redigere la suddetta istanza, dovendo quel tempo essere indicato non già in un termine predeterminato, ma essere rimesso alla valutazione del giudice di merito, secondo un criterio di ragionevolezza, in rapporto alla peculiarità del caso concreto. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 23975 del 24 novembre 2015 (Cass. Civ. 23975/2015)
L’azione di accertamento negativo del credito del cedente proposta dal debitore ceduto e di condanna del debitore al pagamento proposta da chi si afferma cessionario di soggetto poi fallito e l’azione di accertamento dell’inopponibilità della cessione al fallimento proposta dalla curatela, seppur rientranti nella competenza del tribunale che ha dichiarato il fallimento ai sensi dell’articolo 24 L. fall. non sono assogettate alla speciale disciplina della verifica dei crediti in sede fallimentare dettata dagli articoli 92 e seguenti L. fall. in quanto l’eventuale incidenza depauperatoria sul patrimonio del fallito costituisce una conseguenza indiretta ed esterna rispetto al risultato dell’opera di salvaguardia e di ricostruzione della massa attiva riservata agli organi fallimentari. (Nella specie, proposta dall’appaltante domanda di accertamento del proprio diritto alla sospensione dei pagamenti ex art. 1460 c.c. e in subordine di accertamento di quali istituti di credito, tra quelli cui l’appaltatore aveva ceduto il credito, fossero legittimati a ricevere l’adempimento con efficacia liberatoria, e formulata dai cessionari domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento, era sopravvenuto il fallimento dell’appaltatore e la curatela subentrata nel giudizio aveva eccepito l’inopponibilità al fallimento della cessione e l’improcedibilità in sede ordinaria delle azioni aventi ad oggetto accertamenti di situazioni creditorie suscettibili di riverberarsi sul patrimonio del fallito; il giudice di merito ha respinto l’eccezione di improcedibilità, accertato la sussistenza della cessione e la sua opponibilità al fallimento e la S.C. ha confermato la decisione sulla base degli enunciati principi). Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 10668 del 27 settembre 1999 (Cass. Civ. 10668/1999)