In tema di formazione dello stato passivo del fallimento, il curatore, allorché forma l’elenco dei creditori e, successivamente, partecipa alla verifica dei crediti, si trova non nella posizione di terzietà propria dei soggetti considerati dall’art. 2704 c.c., ai fini della determinazione dei limiti di opponibilità ad essi delle scritture private delle quali non sia autenticata la sottoscrizione, ma in quella che è propria degli ausiliari del giudice, onde non si pone, rispetto ad esso, alcuna questione di «opponibilità» in senso tecnico di scritture del tipo suddetto, alle quali il creditore istante per l’ammissione al passivo abbia affidato la dimostrazione del suo credito, con la conseguenza che al curatore stesso è dato non già eccepire l’inopponibilità per mancanza di data certa nel senso proprio del citato art. 2704 c.c. e cioè con effetto esclusivo della stessa possibilità di presentazione della scrittura agli organi fallimentari, bensì contestare soltanto la «verità» della data risultante dal documento o il documento stesso, così onerando l’istante della dimostrazione (con qualunque mezzo) che questo è stato firmato in data anteriore alla dichiarazione di fallimento, dovendosi escludere nel sistema del diritto concorsuale l’esclusiva incidenza della normativa dell’art. 2704 c.c. per la prova della data del documento del credito da ammettersi. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 9552 del 13 agosto 1992 (Cass. Civ. 9552/1992)