Art. 84 – Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942 n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa)

Dei sigilli

Articolo 84 - legge fallimentare

(1) I. Dichiarato il fallimento, il curatore procede, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all’apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell’impresa e sugli altri beni del debitore.
II. Il curatore può richiedere l’assistenza della forza pubblica.
III. Se i beni o le cose si trovano in più luoghi e non è agevole l’immediato completamento delle operazioni, l’apposizione dei sigilli può essere delegata a uno o più coadiutori designati dal giudice delegato.
IV. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli si procede a norma dell’articolo 758 del codice di procedura civile.

Articolo 84 - Legge fallimentare

(1) I. Dichiarato il fallimento, il curatore procede, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all’apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell’impresa e sugli altri beni del debitore.
II. Il curatore può richiedere l’assistenza della forza pubblica.
III. Se i beni o le cose si trovano in più luoghi e non è agevole l’immediato completamento delle operazioni, l’apposizione dei sigilli può essere delegata a uno o più coadiutori designati dal giudice delegato.
IV. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli si procede a norma dell’articolo 758 del codice di procedura civile.

Note

(1) Articolo sostituito dall’art. 70 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.

Massime

In tema di rivendicazione e restituzione di beni mobili rinvenuti nell’azienda del fallito e legittimamente acquisiti dal curatore ex art. 84 legge fall., incombe sul ricorrente ex art. 103 legge fall. (anche a seguito della modifica apportata dal d.lgs. n. 5 del 2006) l’onere di dare dimostrazione del proprio diritto sui medesimi beni, trovando applicazione il regime probatorio previsto dall’art. 621 cod. proc. civ. ed essendo, pertanto, ammissibile la prova testimoniale e, quindi, le presunzioni ex art. 2729 cod. civ., se l’esistenza del diritto del terzo sia resa verosimile dalla professione esercitata da questi o dal debitore. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 27092 del 15 dicembre 2011 (27092/2011)

Non è suscettibile di ricorso per cassazione il decreto del tribunale fallimentare, adottato in sede di reclamo ex art. 26 L. fall. con il quale il giudice delegato abbia disposto l’apposizione dei sigilli su tutti i beni del fallito, compresi quelli da questo concessi in locazione a terzi, trattandosi di provvedimento privo di carattere decisorio perché non diretto a risolvere una controversia tra posizioni contrapposte di diritto soggettivo ma costituendo, l’apposizione dei sigilli, una misura interinale e temporanea con funzione cautelare dei beni del fallito fino alla redazione dell’inventario senza importare alcuna decisione sui diritti del conduttore. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 11537 del 22 ottobre 1992 (11537/1992)

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