I. La associazione in partecipazione si scioglie per il fallimento dell’associante. L’associato ha diritto di far valere nel passivo il credito per quella parte dei conferimenti, la quale non è assorbita dalle perdite a suo carico.
II. L’associato è tenuto al versamento della parte ancora dovuta nei limiti delle perdite che sono a suo carico.
III. Nei suoi confronti è applicata la procedura prevista dall’art. 150. (1)