Art. 76 – Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942 n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa)

Contratto di borsa a termine

Articolo 76 - legge fallimentare

I. Il contratto di borsa a termine, se il termine scade dopo la dichiarazione di fallimento di uno dei contraenti, si scioglie alla data della dichiarazione di fallimento. La differenza fra il prezzo contrattuale e il valore delle cose o dei titoli alla data di dichiarazione di fallimento è versata nel fallimento se il fallito risulta in credito, o è ammessa al passivo del fallimento nel caso contrario. (1)

Articolo 76 - Legge fallimentare

I. Il contratto di borsa a termine, se il termine scade dopo la dichiarazione di fallimento di uno dei contraenti, si scioglie alla data della dichiarazione di fallimento. La differenza fra il prezzo contrattuale e il valore delle cose o dei titoli alla data di dichiarazione di fallimento è versata nel fallimento se il fallito risulta in credito, o è ammessa al passivo del fallimento nel caso contrario. (1)

Note

(1) Articolo così modificato dall’art. 62 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.

Massime

Data la natura del contratto di riporto quale negozio giuridico complesso, comprendente una vendita a pronti di titoli di credito dal riportato al riportatore ed una retrovendita a termine di altrettanti titoli della stessa specie, l’art. 76 della legge fallimentare, che disciplina gli effetti della dichiarazione di fallimento sui contratti di borsa a termine, si applica anche al contratto di riporto, e, più analiticamente, alla vendita a termine che di esso fa parte, con la conseguenza che l’eventuale eccedenza del valore dei titoli, nel momento della dichiarazione di fallimento del riportato, rispetto al prezzo contrattuale, dev’essere versata dal riportatore al fallimento. L’art. 76 della legge fallimentare, disponendo la risoluzione (rectius: liquidazione anticipata degli effetti), al momento della dichiarazione di fallimento di uno dei contraenti, dei contratti di borsa a termine scadenti dopo la dichiarazione stessa, ed il conseguente versamento nel fallimento della eventuale eccedenza del valore delle cose e dei titoli, sempre al momento di detta dichiarazione, rispetto al prezzo contrattuale, non dispone il sorgere di un credito del fallimento, in novazione del precedente credito del fallito, ma solo l’immediata liquidazione di quest’ultimo, ed il debitore può compensare con tale credito eventuali suoi crediti verso il fallito, ai sensi dell’art. 56 della legge fallimentare. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2127 del 27 maggio 1975 (Cass. Civ. 2127/1975)

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