Art. 69 – Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942 n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa)

Atti compiuti tra i coniugi

Articolo 69 - legge fallimentare

(1) I. Gli atti previsti dall’articolo 67, compiuti tra coniugi nel tempo in cui il fallito esercitava un’impresa commerciale e quelli a titolo gratuito compiuti tra coniugi più di due anni prima della dichiarazione di fallimento, ma nel tempo in cui il fallito esercitava un’impresa commerciale sono revocati se il coniuge non prova che ignorava lo stato d’insolvenza del coniuge fallito.

Articolo 69 - Legge fallimentare

(1) I. Gli atti previsti dall’articolo 67, compiuti tra coniugi nel tempo in cui il fallito esercitava un’impresa commerciale e quelli a titolo gratuito compiuti tra coniugi più di due anni prima della dichiarazione di fallimento, ma nel tempo in cui il fallito esercitava un’impresa commerciale sono revocati se il coniuge non prova che ignorava lo stato d’insolvenza del coniuge fallito.

Note

(1) Articolo sostituito dall’art. 54 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.

Massime

Ai fini dell’azione revocatoria di cui all’art. 69 l.fall., nella sua formulazione originaria, di un atto compiuto dal socio di una società di fatto a favore del coniuge, il presupposto oggettivo indicato dalla norma, consistente nell’effettivo esercizio di un’impresa commerciale da parte del socio all’epoca del compimento dell’atto revocando, non può essere automaticamente desunto dal possesso della qualifica di socio illimitatamente responsabile ma deve essere specificamente dimostrato dal curatore. Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 14681 del 6 giugno 2018 (Cass. civ. n. 14681/2018)

In tema di effetti del fallimento, non è revocabile, ai sensi dell’art. 69 legge fall. (nel testo vigente “ratione temporis”) la vendita di una quota di comproprietà immobiliare al coniuge da parte del socio illimitatamente responsabile, al quale sia poi esteso il fallimento dichiarato a carico della società in nome collettivo, ai sensi dell’art. 147 legge fall., in quanto tale estensione non si fonda sulla qualità di imprenditore commerciale di detto socio; nè tale limitazione dell’applicabilità dell’art. 69 cit. può ritenersi irragionevole perchè, mentre il coniuge dell’imprenditore, conoscendone lo stato d’insolvenza, non ne può ignorare la fallibilità, nel caso di dichiarazione di fallimento in estensione al socio illimitatamente responsabile non può presumersi la conoscenza da parte del coniuge dell’insolvenza della società. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 5260 del 2 aprile 2012 (Cass. civ. n. 5260/2012)

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