Art. 68 – Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942 n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa)

Pagamento di cambiale scaduta

Articolo 68 - legge fallimentare

I. In deroga a quanto disposto dall’art. 67, secondo comma, non può essere revocato il pagamento di una cambiale, se il possessore di questa doveva accettarlo per non perdere l’azione cambiaria di regresso. In tal caso, l’ultimo obbligato in via di regresso, in confronto del quale il curatore provi che conosceva lo stato di insolvenza del principale obbligato quando ha tratto o girato la cambiale, deve versare la somma riscossa al curatore.

Articolo 68 - Legge fallimentare

I. In deroga a quanto disposto dall’art. 67, secondo comma, non può essere revocato il pagamento di una cambiale, se il possessore di questa doveva accettarlo per non perdere l’azione cambiaria di regresso. In tal caso, l’ultimo obbligato in via di regresso, in confronto del quale il curatore provi che conosceva lo stato di insolvenza del principale obbligato quando ha tratto o girato la cambiale, deve versare la somma riscossa al curatore.

Massime

L’esenzione dalla revocatoria disciplinata dall`art. 68 legge fall. in relazione al pagamento di cambiale e` previsione di carattere eccezionale, pertanto non estensibile analogicamente alla diversa ipotesi di pagamento accettato dal creditore ipotecario (sui beni dei fideiussori) per non perdere la garanzia del proprio credito. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 684 del 26 gennaio 1999 (Cass. Civ. 684/1999)

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