L’azione che la curatela del fallimento può intentare, ai sensi dell’articolo 68 L. fall., contro l’ultimo obbligato in via di regresso non è subordinata al positivo esercizio (nello stesso o in un precedente giudizio) di un’azione revocatoria fallimentare, ai sensi dell’art. 67 L. fall., nei confronti dell’ultimo giratario che ha ricevuto il pagamento della cambiale; infatti, è proprio l’ultimo obbligato che si avvantaggia del pagamento dell’obbligato principale divenuto insolvente, mentre il presupposto di applicabilità della norma, cioè che il possessore della cambiale si trovasse nella situazione di perdere l’azione di regresso qualora avesse rifiutato il pagamento, può essere accertato nel giudizio nei confronti dell’ultimo obbligato in via di regresso senza il necessario contraddittorio con il portatore. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 13663 del 7 dicembre 1999 (Cass. civ. n. 13663/1999)
in tema di revocatoria fallimentare, il pagamento eseguito alla scadenza ante in presenza dell’insolvenza del traente (poi sottoposto a procedura concorsuale) a favore del portatore del titolo che sia in rapporto cambiario diretto con il traente stesso, esula dall’esenzione prevista dalla prima ipotesi dell’art. 68 della legge fall. ed individua un pagamento pregiudizievole sottoponibile a revocatoria ex art. 67, secondo comma, legge fall., costituendo questo un pagamento indiretto che finisce per incidere sulla posizione patrimoniale dell’imprenditore (traente) poi sottoposto a procedura concorsuale. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2088 del 7 marzo 1997 (Cass. civ. n. 2088/1997)