Art. 67 bis – Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942 n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa)

Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Articolo 67 bis - legge fallimentare

(1) I. Gli atti che incidono su un patrimonio destinato ad uno specifico affare previsto dall’articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile, sono revocabili quando pregiudicano il patrimonio della società. Il presupposto soggettivo dell’azione è costituito dalla conoscenza dello stato d’insolvenza della società.

Articolo 67 bis - Legge fallimentare

(1) I. Gli atti che incidono su un patrimonio destinato ad uno specifico affare previsto dall’articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile, sono revocabili quando pregiudicano il patrimonio della società. Il presupposto soggettivo dell’azione è costituito dalla conoscenza dello stato d’insolvenza della società.

Note

(1) Articolo introdotto dall’art. 53 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.

Massime

L’azione che la curatela del fallimento può intentare, ai sensi dell’articolo 68 L. fall., contro l’ultimo obbligato in via di regresso non è subordinata al positivo esercizio (nello stesso o in un precedente giudizio) di un’azione revocatoria fallimentare, ai sensi dell’art. 67 L. fall., nei confronti dell’ultimo giratario che ha ricevuto il pagamento della cambiale; infatti, è proprio l’ultimo obbligato che si avvantaggia del pagamento dell’obbligato principale divenuto insolvente, mentre il presupposto di applicabilità della norma, cioè che il possessore della cambiale si trovasse nella situazione di perdere l’azione di regresso qualora avesse rifiutato il pagamento, può essere accertato nel giudizio nei confronti dell’ultimo obbligato in via di regresso senza il necessario contraddittorio con il portatore. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 13663 del 7 dicembre 1999 (Cass. civ. n. 13663/1999)

in tema di revocatoria fallimentare, il pagamento eseguito alla scadenza ante in presenza dell’insolvenza del traente (poi sottoposto a procedura concorsuale) a favore del portatore del titolo che sia in rapporto cambiario diretto con il traente stesso, esula dall’esenzione prevista dalla prima ipotesi dell’art. 68 della legge fall. ed individua un pagamento pregiudizievole sottoponibile a revocatoria ex art. 67, secondo comma, legge fall., costituendo questo un pagamento indiretto che finisce per incidere sulla posizione patrimoniale dell’imprenditore (traente) poi sottoposto a procedura concorsuale. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2088 del 7 marzo 1997 (Cass. civ. n. 2088/1997)

 

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