Art. 62 – Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942 n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa)

Creditore di più coobbligati solidali parzialmente soddisfatto

Articolo 62 - legge fallimentare

I. Il creditore che, prima della dichiarazione di fallimento, ha ricevuto da un coobbligato in solido col fallito o da un fideiussore una parte del proprio credito, ha diritto di concorrere nel fallimento per la parte non riscossa.
II. Il coobbligato che ha diritto di regresso verso il fallito ha diritto di concorrere nel fallimento di questo per la somma pagata.
III. Tuttavia il creditore ha diritto di farsi assegnare la quota di riparto spettante al coobbligato fino a concorrenza di quanto ancora dovutogli. Resta impregiudicato il diritto verso il coobbligato se il creditore rimane parzialmente insoddisfatto.

Articolo 62 - Legge fallimentare

I. Il creditore che, prima della dichiarazione di fallimento, ha ricevuto da un coobbligato in solido col fallito o da un fideiussore una parte del proprio credito, ha diritto di concorrere nel fallimento per la parte non riscossa.
II. Il coobbligato che ha diritto di regresso verso il fallito ha diritto di concorrere nel fallimento di questo per la somma pagata.
III. Tuttavia il creditore ha diritto di farsi assegnare la quota di riparto spettante al coobbligato fino a concorrenza di quanto ancora dovutogli. Resta impregiudicato il diritto verso il coobbligato se il creditore rimane parzialmente insoddisfatto.

Massime

In relazione al fallimento dell’agente di cambio (espressamente previsto dall’art. 4 legge fall.), non si pone alcun problema di incompatibilitaà tra la disciplina del R.D.L. n. 815 del 1932 (che, all’art. 9, istituisce un fondo comune di garanzia a disposizione dei creditori dell’agente di cambio e ne disciplina l’utilizzazione attraverso il Comitato) e quella degli artt. 61 e 62 legge fall., che regolano la posizione del creditore nei confronti di più coobligati solidali nel caso di fallimento di uno di essi, a seconda che il pagamento da parte del coobligato non fallito sia avvenuto dopo o prima del fallimento medesimo. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3841 del 17 aprile 1999 (Cass. civ. n. 3841/1999)

La circostanza che il creditore, ancorché parzialmente soddisfatto dall’intervento di un terzo (nella specie, datore di pegno), concorra nel fallimento del debitore per l’intero credito, ottenendone il totale pagamento, non vale ad escludere il diritto di regresso spettante a detto terzo nei confronti del fallito tornato in bonis, salva restando per quest’ultimo la possibilità di ripetere quanto il creditore stesso abbia ricevuto in eccedenza rispetto all’ammontare del credito. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 6073 del 4 dicembre 1985 (Cass. civ. n. 6073/1985)

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