In relazione al fallimento dell’agente di cambio (espressamente previsto dall’art. 4 legge fall.), non si pone alcun problema di incompatibilitaà tra la disciplina del R.D.L. n. 815 del 1932 (che, all’art. 9, istituisce un fondo comune di garanzia a disposizione dei creditori dell’agente di cambio e ne disciplina l’utilizzazione attraverso il Comitato) e quella degli artt. 61 e 62 legge fall., che regolano la posizione del creditore nei confronti di più coobligati solidali nel caso di fallimento di uno di essi, a seconda che il pagamento da parte del coobligato non fallito sia avvenuto dopo o prima del fallimento medesimo. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3841 del 17 aprile 1999 (Cass. civ. n. 3841/1999)
La circostanza che il creditore, ancorché parzialmente soddisfatto dall’intervento di un terzo (nella specie, datore di pegno), concorra nel fallimento del debitore per l’intero credito, ottenendone il totale pagamento, non vale ad escludere il diritto di regresso spettante a detto terzo nei confronti del fallito tornato in bonis, salva restando per quest’ultimo la possibilità di ripetere quanto il creditore stesso abbia ricevuto in eccedenza rispetto all’ammontare del credito. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 6073 del 4 dicembre 1985 (Cass. civ. n. 6073/1985)