In tema di liquidazione coatta amministrativa di compagnia di assicurazione, il meccanismo di rivalutazione di cui all’art. 429 cod. proc. civ., riguardante i crediti da lavoro resta fermo per effetto della declaratoria d’incostituzionalità (v. Corte costituzionale, sent. n. 204 del 1989) del combinato disposto dell’art. 59 legge fall. e dello stesso art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. – nella parte in cui non prevede la rivalutazione di tale credito tra l’apertura del fallimento e la definitività dello stato passivo – nonché dell’art. 55, primo comma, e 54, terzo comma, legge fall. – nella parte in cui non estendono il privilegio agli interessi dovuti su tali crediti nel periodo successivo alla dichiarazione di fallimento – con la conseguenza che i crediti vantati dai lavoratori delle compagnie assicurative poste in liquidazione coatta amministrativa sono suscettibili di rivalutazione dall’inizio della procedura concorsuale sino al deposito dello stato passivo, per effetto dell’art. 201 della citata legge fall. che espressamente sancisce l’applicabilità alla procedura di liquidazione coatta amministrativa di tutte le disposizioni contenute nel titolo II, capo III, sez. II, della detta legge con rinvio operato al testo vigente del citato art. 59 legge fall., così come modificato per effetto della declaratoria di incostituzionalità. Cassazione civile, Sez. Lav., sentenza n. 18894 del 31 agosto 2010 (Cass. civ. n. 18894/2010)
Gli artt. 19 e 25 legge 24 dicembre 1969 n. 990 per la loro specialità, derogano ai principi generali in materia di fallimento, e segnatamente al disposto di cui all’art. 59 R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (secondo il quale i crediti non pecuniari concorrono secondo il loro valore nominale al momento dell’apertura della procedura concorsuale). Ne consegue che, nell’ipotesi di liquidazione coatta amministrativa dell’impresa assicuratrice della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicolo a motore, il credito del terzo danneggiato è suscettibile di rivalutazione monetaria anche per il periodo successivo all’apertura della liquidazione coatta. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 18656 del 5 dicembre 2003 (Cass. civ. n. 18656/2003)
Il principio secondo cui in materia di risarcimento del danno sia contrattuale che extracontrattuale, trattandosi di un debito di valore, l’adeguamento della reintegrazione patrimoniale all’effettivo valore monetario al momento della decisione deve esser compiuto d’ufficio, anche in grado d’appello, trova limite nelle regole proprie della procedura fallimentare, secondo le quali, ai sensi degli artt. 55 e 59 della legge fall., alla data della dichiarazione di fallimento si cristallizza il credito verso il fallito e sui crediti chirografari non sono dovuti gli interessi. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 9359 del 6 settembre 1995 (Cass. civ. n. 9359/1995)
Il principio fissato dall’art. 59 della legge fallimentare ed applicabile anche alla liquidazione coatta amministrativa, in base al richiamo del successivo art. 201, secondo il quale i crediti non pecuniari concorrono secondo il loro valore alla data dell’apertura della procedura concorsuale, comporta che il credito del terzo danneggiato, nei confronti dell’impresa assicuratrice della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, non è suscettibile di rivalutazione monetaria, a seguito della messa in liquidazione della debitrice per il periodo successivo all’instaurarsi della liquidazione stessa. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 7932 del 17 luglio 1991 (Cass. civ. n. 7932/1991)