Art. 54 – Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942 n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa)

Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo

Articolo 54 - legge fallimentare

I. I creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati per il capitale, gli interessi e le spese; se non sono soddisfatti integralmente, concorrono, per quanto è ancora loro dovuto, con i creditori chirografari nelle ripartizioni del resto dell’attivo.
II. Essi hanno diritto di concorrere anche nelle ripartizioni che si eseguono prima della distribuzione del prezzo dei beni vincolati a loro garanzia. In tal caso, se ottengono un’utile collocazione definitiva su questo prezzo per la totalità del loro credito, computati in primo luogo gli interessi, l’importo ricevuto nelle ripartizioni anteriori viene detratto dalla somma loro assegnata per essere attribuito ai creditori chirografari. Se la collocazione utile ha luogo per una parte del credito garantito, per il capitale non soddisfatto essi hanno diritto di trattenere solo la percentuale definitiva assegnata ai creditori chirografari.
III. L’estensione del diritto di prelazione agli interessi è regolata dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile, intendendosi equiparata la dichiarazione di fallimento all’atto di pignoramento. Per i crediti assistiti da privilegio generale, il decorso degli interessi cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente. (1)

Articolo 54 - Legge fallimentare

I. I creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati per il capitale, gli interessi e le spese; se non sono soddisfatti integralmente, concorrono, per quanto è ancora loro dovuto, con i creditori chirografari nelle ripartizioni del resto dell’attivo.
II. Essi hanno diritto di concorrere anche nelle ripartizioni che si eseguono prima della distribuzione del prezzo dei beni vincolati a loro garanzia. In tal caso, se ottengono un’utile collocazione definitiva su questo prezzo per la totalità del loro credito, computati in primo luogo gli interessi, l’importo ricevuto nelle ripartizioni anteriori viene detratto dalla somma loro assegnata per essere attribuito ai creditori chirografari. Se la collocazione utile ha luogo per una parte del credito garantito, per il capitale non soddisfatto essi hanno diritto di trattenere solo la percentuale definitiva assegnata ai creditori chirografari.
III. L’estensione del diritto di prelazione agli interessi è regolata dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile, intendendosi equiparata la dichiarazione di fallimento all’atto di pignoramento. Per i crediti assistiti da privilegio generale, il decorso degli interessi cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente. (1)

Note

(1) Comma sostituito dall’art. 50 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.

Massime

In tema di ammissione al passivo del fallimento, al creditore ipotecario, in forza dell’art. 54, comma 3, l.fall., che fa rinvio all’art. 2855 c.c., è attribuita collocazione prelatizia sugli interessi convenzionali maturati nell’annata contrattuale in corso alla data del fallimento e nelle due annate precedenti, nonché con riferimento agli ulteriori interessi legali maturati sino alla data della vendita, riprendendo per il resto vigore il principio generale della sospensione degli interessi post fallimentari ex art. 55 l.fall, sicchè al creditore in parola non spettano neppure in via chirografaria gli interessi convenzionali dalla data della vendita sino al deposito del riparto.(Conf. Cass. n. 4371 del 1994). Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 22954 del 21 ottobre 2020 (Cass. civ. n. 22954/2020)

In tema di IVA, dalla natura privilegiata del credito deriva che non è sospesa la decorrenza degli interessi per il ritardato versamento dell’imposta in ragione dell’apertura della procedura di amministrazione straordinaria, poiché, da un lato, l’art. 54, comma 3, l.fall., a seguito dell’intervento della Corte Costituzionale con la pronuncia n. 162 del 2001, estende il diritto di prelazione agli interessi, entro i limiti di cui all’art. 2749 c.c., e, da un altro, in conformità alla giurisprudenza unionale, la disciplina dell’amministrazione straordinaria sarebbe in contrasto con le disposizioni del Trattato CE in materia di aiuti di Stato, ove prevedesse una sospensione dei debiti di natura pubblica, come quelli di carattere tributario o previdenziale. Cassazione civile, Sez. TRI, sentenza n. 22954 del 31 maggio 2018 (Cass. civ. n. 22954/2018)

In tema di ammissione al passivo fallimentare, ai sensi del combinato disposto dell art. 2749 c.c. e dell’art. 54, comma 3, l.fall., nel testo vigente prima della novella introdotta dal d.lgs. n. 5 del 2006, il credito assistito da privilegio generale continua a produrre interessi dopo la dichiarazione di fallimento e fino a quando sia stata liquidata una massa attiva sufficiente al soddisfacimento integrale del medesimo credito privilegiato. Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 6587 del 16 marzo 2018 (Cass. civ. n. 6587/2018)

In tema di ammissione al passivo del credito per interessi, l’estensione a tale credito del diritto di prelazione accordato dalla legge a quello per capitale, ex art. 54, comma 3, l.fall., non comporta la sottrazione degli accessori alla necessità di una specifica domanda, ai fini della quale occorre l’indicazione di tutti gli elementi necessari per il calcolo degli interessi, e quindi almeno la data di scadenza del credito e il tasso applicabile, onde consentire di verificare l’esatta determinazione dell’importo richiesto, anche in relazione al trattamento differenziato previsto per gli interessi maturati successivamente alla dichiarazione di fallimento. (Principio affermato con riferimento ad un credito di natura tributaria; la S.C. ha confermato il provvedimento di ammissione al passivo in via chirografaria del relativo credito per interessi – ribadendo che per esso l’estensione del privilegio resta disciplinata dall’art. 2749 c.c., in forza del richiamo di cui all’art. 54, comma 3, l.fall. –, essendosi la creditrice limitata, sia nell’istanza di insinuazione che nell’opposizione, alla mera indicazione dell’importo complessivamente dovuto per gli accessori, ancorché distinto da quello relativo alla sorte capitale). Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 21459 del 15 settembre 2017 (Cass. civ. n. 21459/2017)

Il riconoscimento del privilegio ipotecario quanto alle spese incontrate dal ricorrente che, per liberare dall’ipoteca l’immobile a lui assegnato nel corso di una procedura esecutiva, abbia pagato il debito verso la banca, già creditrice ipotecaria procedente e dunque a questa surrogandosi, in caso di successiva sottoposizione del debitore alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, esige che l’originaria iscrizione del credito, che ai sensi dell’art.2855 c.c. fa collocare nel medesimo grado le spese dell’atto di costituzione dell’ipoteca, quelle dell’iscrizione e rinnovazione e quelle ordinarie per l’intervento nel processo esecutivo, si estenda con patto espresso, come voluto dalla norma, alle maggiori spese giudiziali; ne consegue che, non riferendosi il citato elenco alle spese per la liberazione dell’immobile ed a quelle di surrogazione, esse vanno ammesse al passivo solo in via chirografaria. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2761 del 23 febbraio 2012 (Cass. civ. n. 2716/2012)

In tema di I.V.A., la natura privilegiata del credito, prevista dall’art. 62, terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, comporta che l’ammissione del contribuente all’amministrazione straordinaria non sospende la decorrenza degli interessi dovuti per il ritardo nel versamento dell’imposta, a partire dalla data di ammissione alla procedura concorsuale; infatti, l’art. 55, primo comma, della legge fall., nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L.vo 9 gennaio 2006, n. 5, fa salvo il disposto dell’art. 54, terzo comma, che, nel testo risultante dalla parziale dichiarazione d’illegittimità costituzionale intervenuta con sentenza n. 162 del 2001, estende il diritto di prelazione agli interessi maturati nel periodo successivo alla data di assoggettamento dell’impresa all’amministrazione straordinaria, nei limiti indicati nell’art. 2749 c.c., coerentemente con il vincolo derivante dai principi stabiliti dalla Corte di Giustizia CE, secondo i quali il regime di amministrazione straordinaria delle imprese in crisi è contrario alle disposizioni del Trattato CE (art. 87 e 88 par. 3) nella parte in cui prevede una sospensione dei debiti di natura pubblica (come quelli tributari), consentendo un esercizio dell’impresa a tempo indeterminato al di fuori di un programma di risanamento in tempi ragionevoli, in modo da creare un vantaggio selettivo solo per alcune imprese. Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 9106 del 17 aprile 2009 (Cass. civ. n. 9106/2009)

L’iscrizione al passivo concorsuale del credito derivante da un mutuo ipotecario non fa collocare nello stesso grado anche il credito relativo alle spese per l’anticipata estinzione del mutuo, per premi di assicurazione e per i cd. “rischi di cambio”; ciò in quanto l’art. 2855, comma 1, cod. civ. fa riferimento a specifiche spese relative alla costituzione, iscrizione e rinnovazione dell’ipoteca, non assimilabili a quelle garanzie supplementari correlate a determinati rischi, da cui la banca ha inteso premunirsi. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2213 del 29 gennaio 2009 (Cass. civ. n. 2213/2009)

Ha privilegio generale sui mobili, ai sensi del n. 1 dell’art. 2751 bis c.c., in relazione all’art. 2749 c.c., e può essere fatto valere con tale prelazione nel fallimento, a mente dell’art. 54 R.D. n. 267 del 1942, il credito per spese, competenze e onorari attribuiti al difensore distrattario in esito al giudizio di esecuzione forzata incolto per il soddisfacimento di credito di lavoro subordinato riconosciuto da sentenza irrevocabile nei confronti del soggetto in seguito fallito. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 24052 del 10 novembre 2006 (Cass. civ. n. 24052/2006)

Alla luce della sentenza n. 204 del 1989 della Corte costituzionale, sui crediti di lavoro dovuti al dipendente di imprenditore dichiarato fallito è dovuta la rivalutazione monetaria anche in riferimento al periodo successivo all’apertura del fallimento, ma soltanto fino al momento in cui lo stato passivo diviene definitivo, mentre gli interessi legali sui crediti privilegiati di lavoro nella procedura di fallimento, ai sensi degli artt. 54, comma terzo, e 55, comma primo, della legge fall., sono dovuti senza il limite predetto, dalla maturazione del titolo al saldo. Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 11692 del 1 giugno 2005 (Cass. civ. n. 11692/2005)

Dalla disposizione del secondo comma dell’art. 2855 c.c. (a norma del quale, qualunque sia la specie d’ipoteca, l’iscrizione di un capitale che produce interessi fa collocare nello stesso grado gli interessi dovuti, purché ne sia enunciata la misura nell’iscrizione) si evince che l’enunciazione nell’iscrizione ipotecaria della misura degli interessi è condizione per il riconoscimento della prelazione degli stessi. Ne consegue che il giudice delegato al fallimento, senza che sia prodotta la nota d’iscrizione ipotecaria, non può ammettere al passivo con prelazione (neppure nella misura legale) gli interessi relativi al credito indicato nella cambiale ipotecaria. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 15111 del 28 novembre 2001 (Cass. civ. n. 15111/2001)

Gli interessi dovuti, dopo la dichiarazione di fallimento, sui crediti privilegiati per contributi di previdenza sociale trovano collocazione nel passivo della procedura in via chirografaria, posto che l’estensione del privilegio agli accessori non è correlata indefettibilmente al credito, ma è variamente regolata dalla legge e che il particolare rilievo assunto nel nostro sistema dai crediti contributivi previdenziali non vale ad assimilarli ai crediti da lavoro subordinato, la cui diversa e più pregnante tutela trova giustificazione nell’ontologica diversità intercorrente tra le diverse cause di prelazione e nella conseguente non irragionevole diversità di valutazione da parte del legislatore. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 13007 del 23 dicembre 1997 (Cass. civ. n. 13007/1997)

Ai fini dell’ammissione al passivo fallimentare, i crediti del professionista per rivalsa Iva e per il rimborso del contributo integrativo da versarsi alla Cassa di previdenza avvocati e procuratori (sugli affari soggetti ad Iva) hanno una collocazione diversa da quella spettante al credito per le corrispettive prestazioni professionali, atteso che i primi due crediti non costituiscono semplici accessori di quest’ultimo, ma conservano rispetto ad esso una loro distinta individualità, che è confermata dalla diversa disciplina dei privilegi che li assistono. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 9763 del 15 settembre 1995 (Cass. civ. n. 9763/1995)

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