Il creditore assistito da pegno irregolare, a differenza di quello assistito da pegno regolare, non è né legittimato (per carenza di interesse), né tenuto ad insinuarsi al passivo fallimentare, ai sensi dell’art. 53 l.fall., per il soddisfacimento del proprio credito. Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 2818 del 6 febbraio 2018 (2818/2018)
Qualora il cliente della banca, a garanzia del proprio adempimento, vincoli un titolo di credito o un documento di legittimazione individuati, anche al portatore, e non conferisca alla banca il potere di disporre del relativo diritto, si esula dall’ipotesi del pegno irregolare e si rientra nella disciplina del pegno regolare (artt. 1997 e 2787 c.c.), in base alla quale la banca non acquisisce la somma portata dal titolo o dal documento, con l’obbligo di riversare il relativo ammontare, ma è tenuta a restituire il titolo e il documento. In tale ipotesi, il creditore assistito da pegno regolare è tenuto a insinuarsi nel passivo fallimentare, ai sensi dell’art. 53 legge fall., per il soddisfacimento del proprio credito, dovendosi escludere la compensazione, che opera invece nel pegno irregolare come modalità tipica di esercizio della prelazione. Pertanto, nell’ipotesi di soddisfacimento della banca mediante incameramento della somma portata dal libretto offerto in pegno regolare, sussistono i presupposti per l’esercizio dell’azione revocatoria fallimentare ex art. 67 legge fall. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 18597 del 12 settembre 2011 (18597/2011)
L’art. 53 legge fallim., se pure riconosce ai creditori privilegiati assistiti dal diritto di ritenzione la possibilità di procedere, pendente la procedura concorsuale, alla vendita del bene, non la configura come esplicazione di autotutela in senso proprio, come avviene al di fuori del fallimento, perché richiede l’accertamento del credito nelle forme dell’insinuazione allo stato passivo e perché assoggetta la vendita del bene gravato dal privilegio all’autorizzazione ed ai criteri direttivi del giudice delegato, a fronte della concorrente legittimazione del curatore; onde il ricavato dalla vendita, quand’anche il bene gravato sia venduto direttamente dal creditore, non viene immediatamente incassato in via autosatisfattiva dal medesimo, ma ripartito attraverso il piano di riparto, nel rispetto dell’ordine delle cause di prelazione. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 27044 del 18 dicembre 2006 (Cass. civ. n. 27044/2006)
Il creditore assistito da pegno irregolare, a differenza di quello assistito da pegno regolare, non può (per carenza di interesse) e non è tenuto ad insinuarsi nel passivo fallimentare, ai sensi dell’art. 53 L. fall., per il soddisfacimento del proprio credito. Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 202 del 14 maggio 2001 (Cass. civ. n. 202/2001)