Art. 50 – Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942 n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa)

ARTICOLO ABROGATO - Pubblico registro dei falliti

Articolo 50 - legge fallimentare

(1) [Nella cancelleria di ciascun tribunale è tenuto un pubblico registro nel quale sono iscritti i nomi di coloro che sono dichiarati falliti dallo stesso tribunale, nonché di quelli dichiarati altrove, se il luogo di nascita del fallito si trova sotto la giurisdizione del tribunale.
Le iscrizioni dei nomi dei falliti sono cancellate dal registro in seguito a sentenza del tribunale.
Finché l’iscrizione non è cancellata, il fallito è soggetto alle incapacità stabilite dalla legge.
Le norme per la tenuta del registro saranno emanate con decreto del Ministro per la grazia e giustizia. Fino all’istituzione del registro dei falliti le iscrizioni previste dal presente articolo sono eseguite nell’albo dei falliti attualmente esistente.]

Articolo 50 - Legge fallimentare

(1) [Nella cancelleria di ciascun tribunale è tenuto un pubblico registro nel quale sono iscritti i nomi di coloro che sono dichiarati falliti dallo stesso tribunale, nonché di quelli dichiarati altrove, se il luogo di nascita del fallito si trova sotto la giurisdizione del tribunale.
Le iscrizioni dei nomi dei falliti sono cancellate dal registro in seguito a sentenza del tribunale.
Finché l’iscrizione non è cancellata, il fallito è soggetto alle incapacità stabilite dalla legge.
Le norme per la tenuta del registro saranno emanate con decreto del Ministro per la grazia e giustizia. Fino all’istituzione del registro dei falliti le iscrizioni previste dal presente articolo sono eseguite nell’albo dei falliti attualmente esistente.]

Note

(1) Articolo abrogato dall’art. 47 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 1 gennaio 2006.

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