In tema di responsabilità del cessato curatore fallimentare, l’intervenuta delega a terzi di custodia del libretto bancario intestato alla curatela e l’omissione di ogni controllo sulle relative operazioni bancarie costituiscono violazione del principio di in trasmissibilità delle funzioni di curatore e dell’obbligo di custodia del libretto; in tal caso, pertanto, eventuali indebiti prelievi da parte di terzi o di dipendenti della banca non costituiscono evento interruttivo del nesso di causalità tra la condotta negligente del curatore e l’evento dannoso. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 710 del 13 gennaio 2011 (Cass. civ. n. 710/2011)
In tema di responsabilità del cessato curatore fallimentare, costituiscono illecito sia la violazione dei doveri specifici di intrasmissibilità delle proprie funzioni, ai sensi degli artt. 32 e 34 legge fall., ove manchi un’apposita autorizzazione giudiziale, sia la inosservanza del dovere di diligenza, ex art. 38 legge fall., ove il professionista si sia avvalso di collaboratori non autorizzati nè poi dal medesimo controllati, non abbia riferito mensilmente al giudice delegato sull’amministrazione ed abbia omesso di custodire personalmente il libretto bancario del fallimento, a lui intestato. Alla stregua del principio di cui alla massima, la S.C. ha ritenuto la sussistenza dell’autonomo illecito extracontrattuale in un caso di concorso di colpa e di responsabilità solidale ex artt. 1292 e 2055 cod. civ. del curatore con la banca cui erano imputabili le operazioni di sottrazione della provvista destinata al fallimento, non ricorrendo in tale circostanza un avvenimento estraneo alla sfera di prevedibilità e prevenibilità del soggetto su cui gravava l’obbligo di custodia. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 15668 del 13 luglio 2007 (Cass. civ. n. 15668/2007)
L’obbligo del curatore di depositare presso un ufficio postale o istituto di credito le somme riscosse durante la procedura fallimentare (art. 34 L. fall.) giustifica, con riguardo al ritardato pagamento dei debiti pecuniari nei confronti della massa, il riconoscimento, in via presuntiva, a titolo di maggior danno (art. 1224, secondo comma, c.c.) della sola differenza tra l’interesse praticato sui depositi e il minor interesse legale. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 11013 del 6 novembre 1993 (Cass. civ. n. 11013/1993)