Art. 34 – Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942 n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa)

Deposito delle somme riscosse

Articolo 34 - legge fallimentare

(1) I. Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore sono depositate entro il termine massimo di dieci giorni dalla corresponsione sul conto corrente intestato alla procedura fallimentare aperto presso un ufficio postale o presso una banca scelti dal curatore. Su proposta del curatore il comitato dei creditori può autorizzare che le somme riscosse vengano in tutto o in parte investite con strumenti diversi dal deposito in conto corrente, purché sia garantita l’integrità del capitale. (2)
II. La mancata costituzione del deposito nel termine prescritto è valutata dal tribunale ai fini della revoca del curatore.
[Se è prevedibile che le somme disponibili non possano esse immediatamente destinate ai creditori, su richiesta del curatore e previa approvazione del comitato dei creditori, il giudice delegato può ordinare che le disponibilità liquide siano impiegate nell’acquisto di titoli emessi dallo Stato.] (3)
IV. Il prelievo delle somme è eseguito su copia conforme del mandato di pagamento del giudice delegato.

Articolo 34 - Legge fallimentare

(1) I. Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore sono depositate entro il termine massimo di dieci giorni dalla corresponsione sul conto corrente intestato alla procedura fallimentare aperto presso un ufficio postale o presso una banca scelti dal curatore. Su proposta del curatore il comitato dei creditori può autorizzare che le somme riscosse vengano in tutto o in parte investite con strumenti diversi dal deposito in conto corrente, purché sia garantita l’integrità del capitale. (2)
II. La mancata costituzione del deposito nel termine prescritto è valutata dal tribunale ai fini della revoca del curatore.
[Se è prevedibile che le somme disponibili non possano esse immediatamente destinate ai creditori, su richiesta del curatore e previa approvazione del comitato dei creditori, il giudice delegato può ordinare che le disponibilità liquide siano impiegate nell’acquisto di titoli emessi dallo Stato.] (3)
IV. Il prelievo delle somme è eseguito su copia conforme del mandato di pagamento del giudice delegato.

Note

(1) Articolo sostituito dall’art. 30 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(2) Comma modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente.
(3) Comma abrogato dall’art. 3 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente.

Massime

In tema di responsabilità del cessato curatore fallimentare, l’intervenuta delega a terzi di custodia del libretto bancario intestato alla curatela e l’omissione di ogni controllo sulle relative operazioni bancarie costituiscono violazione del principio di in trasmissibilità delle funzioni di curatore e dell’obbligo di custodia del libretto; in tal caso, pertanto, eventuali indebiti prelievi da parte di terzi o di dipendenti della banca non costituiscono evento interruttivo del nesso di causalità tra la condotta negligente del curatore e l’evento dannoso. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 710 del 13 gennaio 2011 (Cass. civ. n. 710/2011)

In tema di responsabilità del cessato curatore fallimentare, costituiscono illecito sia la violazione dei doveri specifici di intrasmissibilità delle proprie funzioni, ai sensi degli artt. 32 e 34 legge fall., ove manchi un’apposita autorizzazione giudiziale, sia la inosservanza del dovere di diligenza, ex art. 38 legge fall., ove il professionista si sia avvalso di collaboratori non autorizzati nè poi dal medesimo controllati, non abbia riferito mensilmente al giudice delegato sull’amministrazione ed abbia omesso di custodire personalmente il libretto bancario del fallimento, a lui intestato. Alla stregua del principio di cui alla massima, la S.C. ha ritenuto la sussistenza dell’autonomo illecito extracontrattuale in un caso di concorso di colpa e di responsabilità solidale ex artt. 1292 e 2055 cod. civ. del curatore con la banca cui erano imputabili le operazioni di sottrazione della provvista destinata al fallimento, non ricorrendo in tale circostanza un avvenimento estraneo alla sfera di prevedibilità e prevenibilità del soggetto su cui gravava l’obbligo di custodia. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 15668 del 13 luglio 2007 (Cass. civ. n. 15668/2007)

L’obbligo del curatore di depositare presso un ufficio postale o istituto di credito le somme riscosse durante la procedura fallimentare (art. 34 L. fall.) giustifica, con riguardo al ritardato pagamento dei debiti pecuniari nei confronti della massa, il riconoscimento, in via presuntiva, a titolo di maggior danno (art. 1224, secondo comma, c.c.) della sola differenza tra l’interesse praticato sui depositi e il minor interesse legale. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 11013 del 6 novembre 1993 (Cass. civ. n. 11013/1993)

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